Cassazione Penale, Sentenza n. 5962/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza per tre motivi: 1) violazione dell'art. 34 c.p.p., sostenendo che il GUP avesse deciso la loro posizione con riferimento alla richiesta di definizione del giudizio allo stato degli atti pur avendo trattato con rito diverso le posizioni di altri coimputati, con conseguente causa di incompatibilità; 2) riguardo alla bancarotta patrimoniale (artt. 216 e 223 L. fall.), deduzione di impossibilità di attribuire loro una condotta distrattiva: mancava prova che fossero in Sardegna nel periodo dell'asportazione dei macchinari e non è spiegato come due persone avrebbero potuto asportare materiali di grandi dimensioni senza mezzi adeguati; 3) riguardo alla bancarotta documentale (artt. 216 e 223 L. fall.), contestazione della sussistenza del dolo specifico, con la difesa che parte della documentazione contabile era stata allegata al concordato e che altra documentazione era stata sequestrata e non restituita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto infondato il motivo relativo all'art. 34 c.p.p., osservando che non è stata allegata una valutazione incidentale della responsabilità nei separati giudizi che potesse dar luogo a causa di incompatibilità e che, in ogni caso, l'eventuale inosservanza non costituisce nullità ma materia per ricusazione (art. 37 c.p.p.). Sul punto della bancarotta patrimoniale, la Corte ha richiamato l'onere di garanzia dell'imprenditore verso i creditori e l'obbligo di verità ex art. 87, comma 3 L. fall., con conseguente possibile inversione dell'onere probatorio nel caso di mancato rinvenimento di beni; i ricorrenti non hanno adempiuto a tale onere. Quanto alla bancarotta documentale, la Corte ha ritenuto che, per l'ipotesi generale, sia sufficiente il dolo generico consistente nella volontà consapevole di tenere le scritture in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti, e quindi irrilevante la censura sul dolo specifico. Ha altresì precisato che l'omessa irrogazione delle pene accessorie fallimentari non può essere sanata d'ufficio in sede di legittimità se non vi è gravame del pubblico ministero. In conclusione, i ricorsi sono stati rigettati, confermando la responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale come già affermata in sede di appello (con l'assoluzione, in quell'atto, rispetto al capo C) relativo alla cessione del ramo d'azienda), e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
L'eventuale trattamento di giudizi con riti diversi non costituisce di per sé causa di nullità; l'asserita incompatibilità rileva solo se nel giudizio separato si è valutata la responsabilità dell'imputato e, in ogni caso, la violazione è rimediabile con la ricusazione (art. 37 c.p.p.) e non con l'annullamento in sede di gravame
art. 37, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
La violazione richiamata può costituire motivo per la ricusazione del giudice, ma la difesa non ha proposto tale rimedio
artt. 216 e 223 legge fallimentare
Norme che disciplinano la bancarotta patrimoniale e documentale; la Corte le interpreta richiamando la distinzione tra bancarotta documentale 'generale' (per la quale è sufficiente il dolo generico) e le fattispecie specifiche che richiederebbero altro elemento psicologico
art. 87, comma 3 legge fallimentare
Imposta al fallito l'obbligo di verità circa la destinazione dei beni e consente di desumere la distrazione/occultamento dalla mancata dimostrazione della destinazione dei cespiti; ciò comporta una parziale inversione dell'onere della prova qualora i beni non siano rinvenuti
Massime di principio
- La mera diversità di rito tra procedimenti non determina automaticamente l'invalidità delle decisioni: rileva solo se nel procedimento separato è stata valutata la responsabilità dell'imputato e, se del caso, la via corretta è la ricusazione del giudice, non l'annullamento in sede di gravame
- In materia di bancarotta patrimoniale, l'imprenditore è in posizione di garanzia verso i creditori e l'assenza di spiegazioni convincenti sulla destinazione dei beni può consentire di desumere la distrazione; il mancato rinvenimento dei cespiti ed la mancanza di giustificazioni possono ostacolare la difesa
- Per la bancarotta documentale 'generale' è sufficiente il dolo generico consistente nella volontà consapevole di tenere le scritture in modo tale da impedire la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti: quindi la carenza di alcune scritture può integrare il reato senza necessità di dolo specifico
- La mancanza o il sequestro di documenti non esime dall'onere di ricostruzione contabile quando complessivamente la documentazione rimane incompleta; l'imputato deve dimostrare la destinazione dei beni o l'adempimento degli obblighi di verità
- L'omessa applicazione delle pene accessorie fallimentari è questione di forma rilevante ma la Corte di cassazione può correggere l'errore d'ufficio solo se l'errore è in danno dell'imputato; diversamente è necessario il gravame del pubblico ministero
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