Cassazione Penale, Sentenza n. 28797/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato dal Tribunale di Napoli per bancarotta fraudolenta, aveva impugnato la sentenza di appello che, dopo un primo annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione per motivazione apparente, aveva nuovamente confermato la condanna. I fatti riguardano la gestione di una società poi fallita: al ricorrente era contestato di avere, quale amministratore formale sino al marzo 2009 e poi quale amministratore di fatto fino al fallimento del 16 luglio 2015, sottratto o distrutto libri e scritture contabili, ovvero tenuto la contabilità in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, nonché distratto beni sociali, tra cui rimanenze di magazzino, con aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. Nel ricorso per cassazione la difesa deduceva tre censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione perché il giudice di rinvio avrebbe ripetuto le lacune motivazionali già censurate dalla Cassazione, senza dare risposta analitica sulla simulazione della cessione delle quote, sulla qualifica di amministratore di fatto e sull'aggravante del danno; 2) omessa o inadeguata valutazione dell'attendibilità della teste che aveva riferito sulla cessione delle quote, della sua posizione soggettiva e delle presunte contraddizioni, nonché carenza di prova della fittizietà della cessione e dell'assunzione della qualità di amministratore di fatto; 3) erroneo riconoscimento dell'aggravante del danno di rilevante entità, in assenza di un accertamento concreto sul danno effettivo, sui beni distratti, sul nesso causale e sul raffronto tra posizioni creditorie e capacità economica dei creditori.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che la Corte di appello di rinvio aveva effettivamente affrontato in modo specifico i motivi di impugnazione e che il richiamo, anche ampio, alla sentenza di primo grado non integra di per sé motivazione apparente se il giudice di rinvio mostra di aver vagliato criticamente le censure. Quanto alla cessione delle quote e alla credibilità della teste, la Corte ha ritenuto logicamente argomentata la conclusione sulla fittizietà dell'atto, valorizzando la nullatenenza, l'assenza di legami territoriali con la sede della società, il modesto livello culturale della cessionaria, l'inidoneità dell'abitazione indicata come sede sociale, la mancanza di prova del debito garantito da cambiali e l'assenza di effettiva partecipazione alla vita societaria. Ha poi ritenuto conseguente la qualificazione dell'imputato come amministratore di fatto anche dopo la cessione, richiamando il principio secondo cui, quando la società sia ormai inattiva e avviata al fallimento, non è necessario dimostrare i classici indici gestori propri di un'impresa operativa, ma è sufficiente provare il permanere del ruolo di dominus. Infine, ha confermato la sussistenza dell'aggravante del danno di rilevante entità, precisando che la valutazione va compiuta sulla diminuzione globale della massa attiva sottratta al riparto e non sul singolo credito o sul solo ammontare del passivo. Il ricorso è stato dunque rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
artt. 216, 219 e 223 r.d. n. 267/1942
Norme base della bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, con aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e riferibilità soggettiva all'amministratore formale o di fatto.
art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.
Censura di violazione di legge e vizio di motivazione dedotta in ricorso per cassazione.
L'entità del danno conseguente alla bancarotta va valutata con riguardo all'incidenza globale sulla massa attiva sottratta al riparto, non al singolo creditore o a singole operazioni.
Massime di principio
- In sede di rinvio, la motivazione della Corte di appello è sufficiente se affronta specificamente i punti devoluti e rende comprensibile il percorso logico seguito; il richiamo alla sentenza di primo grado non è di per sé sintomo di motivazione apparente.
- La fittizietà della cessione delle quote sociali può essere desunta da una pluralità di elementi indiziari concordanti, quali la nullatenenza o inconsistenza economica del cessionario, l'assenza di legami con il territorio, l'inidoneità della sede sociale, la mancata prova del presunto rapporto debitorio sottostante e l'assenza di effettiva partecipazione alla vita societaria.
- Quando la società è ormai inattiva e avviata al fallimento, la prova della qualità di amministratore di fatto non richiede la dimostrazione di una piena attività gestoria tipica di un'impresa operativa; è sufficiente che emerga la permanenza del ruolo di dominus anche dopo il subentro formale di altro soggetto.
- L'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità nella bancarotta si valuta sulla diminuzione complessiva della massa attiva disponibile per i creditori, considerando il valore dei beni distratti o sottratti alla procedura, e non sul mero importo del passivo o sul singolo rapporto creditorio.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o offrire una lettura alternativa dei fatti, salvo che si deducano specifici vizi di illogicità manifesta, contraddittorietà o travisamento della prova.
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