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Sentenza

Sentenza n. 329/2026 - L'aquila, Sezione 1

per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento del Comune dell'Aquila sull'istanza di accesso civico del 4.9.2025 e del Responsabile della Corruzione e Trasparenza del Comune dell'Aquila sull'istanza di riesame del 4.11.2025.

Giustizia amministrativa202600003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune dell'Aquila sull'istanza di accesso civico del 4 settembre 2025 e del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sull'istanza di riesame del 4 novembre 2025

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, in proprio e nella dichiarata qualità di legale rappresentante di un'associazione civica, chiedeva la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune dell'Aquila su un'istanza di accesso civico e dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sull'istanza di riesame. Nel corso del giudizio, la difesa della ricorrente dichiarava il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, motivato da un riorientamento delle priorità dell'associazione verso interessi diversi da quelli originariamente perseguiti, e chiedeva la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione espressa della ricorrente e dell'assenza di controdeduzioni delle altre parti costituite. La decisione è stata adottata in applicazione del principio dispositivo, che governa il processo amministrativo, e dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate; il contributo unificato, ove versato, è stato dichiarato irripetibile e posto a carico della ricorrente, che aveva dato causa alla lite.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    il giudice dichiara il ricorso improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione

    La sopravvenuta perdita dell'interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso; nel caso concreto, tale perdita è stata desunta dalla dichiarazione espressa della ricorrente e dalla mancata opposizione delle parti costituite.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la dichiarazione espressa della parte ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, non contrastata dalle altre parti costituite, giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Quando l'improcedibilità deriva da una libera scelta della parte ricorrente, il giudice può compensare le spese e porre a carico della stessa il contributo unificato, dichiarandone l'irripetibilità ove versato.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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