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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00722/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento). Dalla motivazione emerge che le doglianze articolate non rientravano tra i motivi specificamente deducibili contro la sentenza di applicazione della pena, perché non attinenti a: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, oppure illegalità della pena o della misura di sicurezza. La Corte ha quindi ritenuto il ricorso inammissibile per indeducibilità delle censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi proposti non erano tra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per impugnare una sentenza di patteggiamento. Ha inoltre disposto la declaratoria "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e, conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

    La decisione impugnata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura dì sicurezza

    Contro la sentenza di patteggiamento sono deducibili solo motivi specifici e tassativi: vizi della volontà, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    L'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità nei casi previsti dalla norma.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è ammissibile soltanto nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tali ambiti è inammissibile.
  • Le doglianze contro la sentenza ex art. 444 c.p.p. devono essere specificamente riferite alla volontà dell'imputato, alla corrispondenza tra richiesta e decisione, alla qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena/misura di sicurezza.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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