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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03575/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditori)

La controversia

Alcuni creditori avevano proposto opposizione allo stato passivo di una società cooperativa sociale sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. In origine avevano depositato il ricorso davanti al Tribunale di Firenze, che però si era dichiarato incompetente in favore del Tribunale di Napoli nord, ritenendo rilevante, per la fase di formazione e impugnazione dello stato passivo, il trasferimento della sede legale della società da Firenze ad Aversa. Il Tribunale di Napoli nord, investito della riassunzione, ha sollevato regolamento di competenza d'ufficio, sostenendo che la competenza fosse già cristallizzata in capo al Tribunale di Firenze, poiché quest'ultimo aveva dichiarato lo stato di insolvenza della società in relazione a una procedura concorsuale già avviata e il trasferimento della sede, intervenuto nell'anno precedente, non poteva incidere ex post sulla competenza per le fasi successive della medesima procedura. Il ricorso verteva quindi sulla corretta individuazione del tribunale competente per l'opposizione allo stato passivo ex artt. 209 e 98 l. fall. nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa.

La decisione

La Corte ha affermato la competenza territoriale del Tribunale di Firenze. Ha ritenuto che, nelle procedure concorsuali, la competenza del tribunale che dichiara l'insolvenza resta ferma anche per le successive controversie relative allo stato passivo, poiché la procedura deve svolgersi in modo unitario davanti al medesimo giudice. Il trasferimento della sede nell'anno antecedente l'apertura del procedimento è irrilevante ai fini della competenza, e un eventuale deposito dello stato passivo presso un diverso tribunale non può spostare la competenza sulle opposizioni. Il procedimento di opposizione a stato passivo dovrà quindi proseguire davanti al Tribunale di Firenze. Nessuna statuizione sulle spese, in ragione della natura officiosa del regolamento di competenza.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.c.

    regolamento di competenza

    consente di investire la Corte del conflitto di competenza tra uffici giudiziari.

  • art. 380-ter c.p.c.

    disciplina la trattazione camerale non partecipata con conclusioni scritte del pubblico ministero.

  • art. 195, comma 1, l. fall.

    il trasferimento della sede principale dell'impresa intervenuto nell'anno antecedente l'apertura del procedimento non rileva ai fini della competenza

    il trasferimento di sede nell'anno precedente non incide sulla competenza per l'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza nella liquidazione coatta amministrativa.

  • art. 209 l. fall.

    il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti ... e lo deposita nella cancelleria del luogo dovel’impresa ha la propria sede principale

    il riferimento al luogo della sede principale va coordinato con il tribunale già competente per la dichiarazione di insolvenza; non attribuisce autonoma competenza a un tribunale diverso.

  • art. 161, comma 1, l. fall.

    richiamato in via analogica per il principio di irrilevanza del trasferimento di sede nell'anno antecedente nell'individuazione del giudice competente.

  • art. 9, comma 2, l. fall.

    richiamato in via analogica per affermare il principio di stabilità della competenza rispetto ai trasferimenti di sede nell'anno antecedente.

  • art. 207 l. fall.

    richiamato solo come disposizione procedurale relativa alla formazione dell'elenco delle domande e dei crediti.

  • art. 213 l. fall.

    richiamato come esempio di controversie successive affidate al medesimo tribunale che ha dichiarato l'insolvenza.

  • art. 98 l. fall.

    norma che disciplina l'opposizione allo stato passivo, oggetto della controversia.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, la competenza territoriale del tribunale che ha dichiarato l'insolvenza si estende alle successive controversie sulla formazione e impugnazione dello stato passivo, in ossequio al principio di unitarietà della procedura.
  • Il trasferimento della sede principale dell'impresa intervenuto nell'anno antecedente l'apertura del procedimento non rileva ai fini della competenza e non può essere valorizzato ex post per spostare la cognizione a un diverso tribunale.
  • Il deposito dello stato passivo presso la cancelleria di un tribunale diverso da quello territorialmente competente non è idoneo a radicare la competenza di quest'ultimo sulle opposizioni allo stato passivo.
  • Ai fini delle fasi successive della procedura concorsuale, il riferimento al "luogo della sede principale" va letto in coerenza con il giudice la cui competenza si è già cristallizzata con la dichiarazione di insolvenza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoCompetenza
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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