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Ordinanza

Ordinanza n. 137/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia del decreto dello Sportello unico per l’immigrazione di Latina del 10 dicembre 2024, conosciuto l’11 marzo 2026, con il quale è stato revocato il nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato stagionale rilasciato il 29 aprile 2023 (prat. P-LT/L/Q/2023/100378), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202600372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato stagionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto dello Sportello unico per l’immigrazione di Latina che aveva revocato il nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato stagionale rilasciato nel 2023. L’amministrazione ha sollevato profili di irricevibilità per tardività. Il Collegio ha inoltre rilevato d’ufficio possibili profili di inammissibilità per carenza di interesse, poiché il ricorso non contesta la specifica motivazione del provvedimento impugnato, fondata sull’accertata carenza del requisito reddituale del promittente datore di lavoro, limitandosi ad affermare che la relativa condotta non sarebbe imputabile al ricorrente. Il Collegio ha altresì osservato che il ricorso sembra funzionale a ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, ritenuto non previsto dalla legge nella fattispecie, considerato che il ricorrente era entrato in Italia il 17 ottobre 2023 con un nulla osta per lavoro stagionale la cui efficacia era da tempo scaduta e dichiarava di essere stabilmente impiegato presso un datore di lavoro diverso da quello che aveva richiesto il suo ingresso.

La decisione

La domanda cautelare è stata respinta per carenza di fumus boni iuris, senza definire il merito del ricorso. Il rigetto è stato motivato, in primo luogo, dalla mancata contestazione della specifica ragione posta a fondamento della revoca, ossia l’assenza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro promittente; la mera non imputabilità della condotta al lavoratore non è stata ritenuta sufficiente, in questa fase, a sostenere l’impugnazione. In secondo luogo, il Collegio ha rilevato che l’azione appariva diretta a veicolare una richiesta di permesso per attesa occupazione non prevista dalla legge nella situazione rappresentata. Restano impregiudicati i profili di irricevibilità per tardività dedotti dall’amministrazione e ogni questione relativa alla decisione di merito. È stato disposto, in vista della definizione del merito, che l’amministrazione depositi la prova della notificazione del provvedimento impugnato presso il domicilio eletto dall’interessato nei rapporti con l’amministrazione dell’interno. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riguardo al fumus boni iuris; il Collegio l’ha respinta per carenza di fumus.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la mancata contestazione della specifica motivazione posta a fondamento del provvedimento impugnato può determinare carenza di fumus boni iuris e, ove incida sull’utilità concreta dell’impugnazione, anche profili di inammissibilità per carenza di interesse.
  • La contestazione della non imputabilità al destinatario della condotta riferibile a un diverso soggetto non sostituisce l’onere di impugnare specificamente la ragione giuridica e fattuale posta dall’amministrazione a fondamento del provvedimento.
  • La tutela cautelare non può essere utilizzata per conseguire, in via indiretta, un titolo di soggiorno che il Collegio ritenga non previsto dalla legge per la fattispecie concreta rappresentata dal cittadino straniero.
  • Quando la tempestività dell’impugnazione dipende dalla data e dalle modalità di notificazione del provvedimento, il giudice può disporre l’acquisizione della prova della notificazione presso il domicilio eletto dall’interessato, rinviando al merito la valutazione dei profili di irricevibilità.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

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