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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33471/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione riguarda una condanna per oltraggio a pubblico ufficiale, confermata in appello. Il ricorrente deduceva, in sostanza, che il fatto non integrasse il reato perché le espressioni offensive non sarebbero state udite dai presenti e contestava anche la valutazione della Corte territoriale sulla natura offensiva delle frasi pronunciate. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il principio per cui, per integrare il reato, non è necessario che le espressioni siano effettivamente udite dai presenti, essendo sufficiente la loro potenziale percepibilità; ha inoltre reputato inammissibili le doglianze sulla offensività delle espressioni, perché la Corte d'appello aveva fornito una motivazione congrua e logica.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel reato di oltraggio a pubblico ufficiale non è necessario che le espressioni offensive siano effettivamente percepite dai presenti; è sufficiente che siano potenzialmente udibili, poiché la sola possibilità di percezione è idonea a integrare l'aggravio psicologico e il disturbo della funzione pubblica.
  • Le censure di legittimità che si limitino a contestare la valutazione della natura offensiva delle espressioni sono inammissibili quando la sentenza di merito abbia fornito una motivazione congrua, adeguata e immune da vizi logici.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale

Testo integrale

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