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Parere

Parere n. 208/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dal signor Sebastiano La Spada per l’annullamento della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 2023 per la classe di concorso B017 ''Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche'' valida per la Regione Sicilia, e approvata con decreto n. Registro Ufficiale U.0021563.06-05-2025. (ID “Portale Ricorsi” n. 596).

Giustizia amministrativa202600107

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della graduatoria di merito del concorso nazionale per la classe B017, approvata con decreto del 6 maggio 2025, nella parte relativa al mancato inserimento del ricorrente.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente, classe B017 "Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche", deducendo la violazione o falsa applicazione della tabella A allegata al DDG n. 85 del 2018, degli artt. 7, comma 4, e 8, comma 4, del d.m. n. 205 del 2023 e dell'Allegato A al medesimo decreto, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. In particolare, ha contestato la valutazione della prova orale e pratica, sostenendo che una corretta attribuzione del punteggio gli avrebbe consentito di raggiungere 160,75 punti e di collocarsi anteriormente a tre candidati con punteggi inferiori. Ha inoltre lamentato il mancato riconoscimento del titolo di preferenza derivante dall'invalidità e il conseguente difetto di motivazione della graduatoria. È stata proposta anche domanda cautelare. L'amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché rivolto contro un atto non amministrativo regionale. Il Collegio ha esaminato preliminarmente sia la tardività sia l'inammissibilità per difetto dell'oggetto regionale.

Il parere

Il parere ritiene il ricorso irricevibile perché notificato e depositato il 26 settembre 2025, oltre il termine di 120 giorni decorrente dalla pubblicazione della graduatoria, avvenuta il 6 maggio 2025. Il termine non è soggetto alla sospensione feriale, considerata la natura amministrativa e non giurisdizionale del ricorso straordinario. Il ricorso è comunque dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 23 dello Statuto siciliano, poiché la graduatoria è stata adottata da un ufficio scolastico regionale quale articolazione periferica del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nell'ambito di un concorso nazionale e nell'esercizio di competenze non regionali; non si tratta quindi di un atto amministrativo regionale. La domanda cautelare è assorbita. Non è disposta la restituzione degli atti all'Ufficio legislativo e legale per la trasmissione al Consiglio di Stato, in ragione della già rilevata irricevibilità.

Osservazioni

Tardività del ricorso

Il ricorso è stato notificato e depositato il 26 settembre 2025, oltre il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, avvenuta il 6 maggio 2025. Al ricorso straordinario non si applica la sospensione feriale dei termini processuali.

Difetto di regionalità dell'atto impugnato

La graduatoria impugnata deriva da un concorso bandito a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con D.D. n. 2575/2023. L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia è un'articolazione periferica del Ministero e ha agito nell'esercizio di competenze non regionali; il ricorso è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 23 dello Statuto siciliano.

Domanda cautelare

L'istanza cautelare è assorbita dalla definizione preliminare del ricorso mediante declaratoria di irricevibilità e, comunque, di inammissibilità.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 1199/1971, art. 9

    Disciplina il rapporto dell'amministrazione nel procedimento relativo al ricorso straordinario; l'Ufficio Scolastico Regionale ha trasmesso il rapporto e la documentazione utile.

  • Direttiva Presidenziale sui ricorsi straordinari del 19 giugno 2020, art. 5, comma 4

    Consente, quando il ricorso è irricevibile o inammissibile, di definire il ricorso nel merito preliminare senza trattare autonomamente l'istanza cautelare.

  • Direttiva Presidenziale sui ricorsi straordinari del 19 giugno 2020, art. 8

    Esclude l'applicazione della sospensione feriale dei termini al ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, in ragione della natura amministrativa e non giurisdizionale dell'istituto.

  • Statuto della Regione Siciliana, art. 23

    È posto a fondamento della declaratoria di inammissibilità del ricorso contro atti privi dei caratteri di atto amministrativo regionale.

  • d.m. 26 ottobre 2023, n. 205, artt. 7, comma 4, e 8, comma 4, e Allegato A

    Costituisce la disciplina invocata dal ricorrente per contestare i criteri e le modalità di valutazione della prova orale e pratica; il Collegio non esamina nel merito tali censure per la tardività e l'inammissibilità del ricorso.

  • D.D.G. n. 2575 del 2023

    È il bando nazionale del concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, nell'ambito del quale è stata formata la graduatoria impugnata.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana il termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso decorre dalla pubblicazione dell'atto impugnato e non è sospeso durante il periodo feriale, poiché il rimedio ha natura amministrativa e non giurisdizionale.
  • È inammissibile, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto siciliano, il ricorso straordinario regionale proposto contro un atto adottato da un'articolazione periferica di un ministero nell'esercizio di competenze statali e non regionali.
  • Quando il ricorso straordinario è tardivo, l'istanza cautelare proposta con il medesimo ricorso resta assorbita dalla declaratoria preliminare di irricevibilità.
  • La natura nazionale della procedura concorsuale e la riconducibilità dell'atto all'amministrazione statale escludono il carattere di atto amministrativo regionale della graduatoria adottata dall'ufficio scolastico regionale.

Impugnazione della graduatoria del concorso per la classe B017

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da un docente contro la graduatoria di merito del concorso per la classe B017 "Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche", approvata il 6 maggio 2025. Il ricorso era rivolto contro il mancato inserimento del candidato, che contestava il punteggio attribuito e il mancato riconoscimento di un titolo di preferenza per invalidità.

Censure dedotte

Il ricorrente ha denunciato la violazione o falsa applicazione della tabella A allegata al DDG n. 85 del 2018 e dei criteri di valutazione previsti dal d.m. 26 ottobre 2023, n. 205, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Secondo la prospettazione, la prova orale e pratica sarebbe stata valutata erroneamente e una corretta attribuzione dei punteggi avrebbe portato il candidato a 160,75 punti, consentendogli di precedere in graduatoria tre candidati con punteggi pari a 160,50, 160,25 e 156,50. È stato inoltre lamentato il mancato riconoscimento del titolo di preferenza derivante dall'invalidità e il difetto di motivazione della graduatoria. Il ricorrente aveva formulato anche una domanda cautelare.

Istruttoria e posizione dell'amministrazione

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha trasmesso il rapporto previsto dall'art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971 e la documentazione del procedimento, eccependo l'inammissibilità del ricorso perché la graduatoria non costituiva un atto amministrativo regionale. Il ricorrente, informato della conclusione dell'istruttoria e della possibilità di accedere agli atti e depositare memorie di replica, non ha presentato ulteriori memorie.

Irricevibilità per tardività

Il Collegio ha rilevato anzitutto che il ricorso era stato notificato e depositato il 26 settembre 2025, mentre la graduatoria era stata pubblicata il 6 maggio 2025. Il termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso straordinario era quindi decorso.

Il parere richiama l'art. 8 della Direttiva Presidenziale sui ricorsi straordinari del 19 giugno 2020, secondo cui al ricorso straordinario non si applica la sospensione feriale dei termini processuali, in ragione della natura amministrativa e non giurisdizionale del rimedio. La tardività comporta l'irricevibilità del ricorso senza necessità di esaminare le censure relative alla valutazione della prova e ai titoli di preferenza.

Inammissibilità per mancanza di un atto regionale

Il ricorso è stato ritenuto comunque inammissibile anche per un autonomo profilo. La graduatoria era stata formata nell'ambito di un concorso nazionale bandito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con D.D. n. 2575/2023. L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, pur operando territorialmente in Sicilia, costituisce un'articolazione periferica del Ministero e ha agito nell'esercizio di competenze statali, non regionali.

Alla luce dell'art. 23 dello Statuto siciliano e dei precedenti del Consiglio di giustizia amministrativa richiamati nel parere, il provvedimento non presenta i caratteri di atto amministrativo regionale e non può quindi essere utilmente impugnato mediante il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Decisione conclusiva

Il Consiglio di giustizia amministrativa ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile e, comunque, inammissibile. L'istanza cautelare è stata assorbita. Il Collegio ha inoltre ritenuto di non dover restituire gli atti all'Ufficio legislativo e legale per la trasmissione al Consiglio di Stato, poiché la rilevata irricevibilità consentiva di definire il procedimento senza ulteriori adempimenti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizione

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