Cassazione Penale, Ordinanza n. 04669/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito, che aveva affermato la responsabilità e confermato la pena, resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e il relativo trattamento sanzionatorio. Il primo motivo contestava l'affermazione di responsabilità, ma la Corte rileva che si trattava di doglianza generica e incentrata su questioni di fatto già esaminate dai giudici di merito, i quali avevano valorizzato il quantitativo di stupefacente rinvenuto, dal quale erano ricavabili 33 dosi, gli esiti delle operazioni di avvistamento e controllo e il rinvenimento di banconote in possesso dell'imputato. Il secondo motivo riguardava la pena: si censurava il mantenimento della recidiva, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la quantificazione della sanzione; la Corte lo ha ritenuto una generica contestazione del corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito, che aveva motivato sulla reiterazione dell'illecito, sulla non occasionalità della ricaduta, sull'assenza di elementi favorevoli e sui precedenti specifici, oltre che sulla determinazione della pena prossima al minimo edittale ai sensi dell'art. 133 c.p.
Norme richiamate
Richiamato come criterio per la determinazione della pena; la Corte valorizza che il giudice di merito aveva applicato i parametri di commisurazione ed aveva motivato la pena prossima al minimo edittale.
Cassa delle ammende
Indicata quale destinataria della somma di euro 3.000 irrogata al ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure generiche in fatto già esaminate e confutate dalla sentenza impugnata, senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
- In materia di stupefacenti, il dato del quantitativo rinvenuto, la sua frazionabilità in dosi, le modalità dell'avvistamento e controllo e il possesso di denaro possono costituire un quadro indiziario idoneo a sorreggere l'affermazione di responsabilità per detenzione finalizzata allo spaccio, se adeguatamente valutato dai giudici di merito.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando si risolvono nella mera richiesta di una diversa valutazione del potere discrezionale del giudice di merito, specie se questi ha motivato su recidiva, non occasionalità della ricaduta, assenza di elementi favorevoli e precedenti specifici.
- La conferma della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche sono legittimi quando il giudice di merito dia conto, con motivazione non illogica, della reiterazione dell'illecito e della mancanza di elementi positivi meritevoli di apprezzamento.
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