Cassazione Civile, Ordinanza n. 05595/2026 del 12/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (null)
La controversia
Il Comune ha proposto ricorso per cassazione avverso un’ordinanza della Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, articolando tre motivi. Dalla sentenza emerge però che il nodo decisivo non è il merito dei motivi, bensì il rispetto degli oneri processuali connessi alla proposizione del ricorso: il Comune aveva dichiarato nel ricorso che il provvedimento impugnato gli era stato notificato il 6 febbraio 2025, ma non ha depositato, entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., copia autentica dell’ordinanza con la relata di notificazione. Le resistenti hanno chiesto l’inammissibilità, l’improcedibilità o comunque il rigetto del ricorso. Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., rilevando che il ricorrente, avendo affermato l’avvenuta notificazione dell’ordinanza impugnata, aveva l’onere di depositare la copia autentica del provvedimento con la relativa relata di notifica entro venti giorni dalla notificazione del ricorso; tale deposito non risulta effettuato né dal ricorrente né dalle controricorrenti. La Corte ha inoltre osservato che il ricorso era stato notificato il 7 aprile 2025, quindi oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione del provvedimento del 3 febbraio 2025, ma la statuizione formale adottata è quella di improcedibilità. Conseguentemente ha condannato il Comune alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
se il ricorrente deduce la notificazione del provvedimento impugnato, deve depositarne copia autentica con la relata di notifica entro il termine previsto; la mancata produzione determina improcedibilità del ricorso, non sanabile con produzione tardiva ex art. 372 c.p.c.
non consente di recuperare tardivamente l’omissione del deposito della relata di notifica quando l’onere era a carico del ricorrente nel termine dell’art. 369 c.p.c.
è richiamato per il decorso del termine breve di impugnazione dalla notificazione della sentenza/ordinanza impugnata.
utilizzato per il computo del termine di scadenza e per il giorno utile successivo alla scadenza.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comma 1-quater; comma 1-bis
in caso di rigetto o declaratoria di improcedibilità, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente per cassazione afferma che il provvedimento impugnato le è stato notificato, assume su di sé l’onere di depositare entro il termine di legge la copia autentica del provvedimento con la relativa relata di notifica.
- La mancata produzione della relata di notificazione del provvedimento impugnato, nei casi in cui essa sia processualmente rilevante per verificare la tempestività del ricorso, comporta improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c.
- L’omissione del deposito prescritto dall’art. 369 c.p.c. non può essere sanata mediante produzione tardiva ai sensi dell’art. 372 c.p.c.
- La verifica della tempestività del ricorso per cassazione richiede il corretto collegamento tra data di pubblicazione del provvedimento e data di notificazione del ricorso, ai fini del termine breve di impugnazione.
- In caso di declaratoria di improcedibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese e, se dovuto, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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