Cassazione Penale, Sentenza n. 35936/2025 del 04/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'assoluzione sostenendo che la Corte d'appello non aveva valutato la pericolosità concreta della condotta della Pepe: in due mesi aveva commercializzato migliaia di mascherine con ricarichi sino al 1534,04%, accaparrandole per rivenderle durante la pandemia; secondo il ricorrente non è necessario provare un danno economico complessivo, ma solo che dalla condotta sia derivato un pericolo concreto per il mercato interno cui si rivolgono numerosi consumatori.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato respinto. La Corte ha ritenuto infondata la censura: la Corte di appello aveva accertato che la Pepe aveva acquisito e venduto meno di novemila mascherine, quantità insufficiente rispetto al fabbisogno nazionale di milioni di pezzi per configurare un concreto pericolo per il mercato interno. La sentenza di assoluzione è stata considerata conforme alla giurisprudenza consolidata secondo cui l'art. 501-bis cod. pen. richiede una capacità pervasiva/espansiva della manovra tale da influenzare in misura significativa i prezzi su una porzione rilevante del mercato (nazionale o locale esteso). La Corte ha precisato che, pur non avendo la Corte territoriale specificato se il riferimento fosse il mercato locale o nazionale, la motivazione rimane valida perché la quantità e l'effetto sul mercato risultavano insufficienti a integrare il reato.
Norme richiamate
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Richiamata come regola generale in tema di concorso di norme e responsabilità; menzionata tra le norme rilevanti nel capo d'imputazione
art. 501-bis, primo e secondo comma, cod. pen.
Il reato punisce manovre speculative che determinano rarefazione o rincaro delle merci sul mercato interno (1° c.) o, in caso di rincaro/rarefazione, la sottrazione all'utilizzazione o consumo di rilevanti quantità di merci (2° c.). È un reato di pericolo a dolo generico; per la configurabilità occorre che la condotta abbia potenziale rilevanza su un'ampia porzione del mercato (a livello nazionale o locale esteso) e che determini un serio pericolo per l'economia pubblica
Norma sulle circostanze aggravanti: nel capo d'imputazione era contestata l'aggravante indicata dall'art. 61 n. 5
decreto-legge 15 ottobre 1976, n. 794, e legge 27 novembre 1976, n. 787
Norme che hanno introdotto la disciplina di repressione dell'accaparramento e delle manovre speculative (in particolare la riformulazione che ha portato all'art. 501-bis)
Codice Zanardelli (art. 293 e art. 326) e Codice Rocco (art. 499 e art. 501)
Richiami storici e comparativi delle fattispecie precedenti che mostrano la continuità della tutela contro i delitti contro l'economia pubblica e i limiti applicativi volti a richiedere un impatto significativo sul mercato
Giurisprudenza citata: Sez. 3, n. 36929 del 16/10/2020 (Colucci), Sez. 6, n. 14534 del 15/05/1989 (Salerno), Sez. 6, n. 2385 del 02/03/1983 (Perossini)
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce i criteri per l'integrazione dell'art. 501-bis: occorre una manovra di portata tale da produrre un aumento ingiustificato dei prezzi con effetti estesi e potenzialmente dannosi per l'economia pubblica; condotte circoscritte e quantitativamente limitate non configurano il reato
Massime di principio
- Per integrare l'art. 501-bis non basta il mero ricarico elevato su beni di prima necessità: è necessaria una portata quantitativa e una capacità di influenzare i prezzi su una porzione rilevante del mercato (nazionale o locale sufficientemente esteso)
- La quantità di merci oggetto della manovra e la posizione dell'operatore sul mercato (preminenza o capacità di contagio sulle strategie degli altri operatori) sono elementi decisivi per valutare il pericolo concreto per l'economia pubblica
- Il reato è di pericolo: il pubblico ministero deve dimostrare la sussistenza del rischio concreto di nocumento all'economia pubblica, non soltanto la sproporzione dei ricarichi applicati
- Un comportamento speculativo commesso da un soggetto isolato e limitato nella portata quantitativa (es. poche migliaia di unità a fronte di un fabbisogno molto più ampio) difficilmente integra il reato, salvo prova di effetti sistemici o di posizione di mercato rilevante
- Il 'mercato interno' può essere inteso anche in senso locale, ma tale ambito deve essere sufficientemente ampio da poter nuocere alla pubblica economia; la mancanza di specificazione dell'ambito territoriale non è di per sé decisiva se dai dati emerge l'insufficiente incidenza sul mercato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35895/2025 del 04/11/2025
- Sentenza penale · 4 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35897/2025 del 04/11/2025
- Sentenza penale · 4 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35899/2025 del 04/11/2025
- Sentenza penale · 4 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35900/2025 del 04/11/2025
- Sentenza penale · 4 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35901/2025 del 04/11/2025
- Sentenza penale · 4 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35909/2025 del 04/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →