Cassazione Penale, Ordinanza n. 15533/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Catania aveva definito il giudizio nei confronti dell'imputato con sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza impugnata avesse erroneamente escluso la sussistenza delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. In sostanza, il ricorso mirava a contestare il mancato rilievo di una causa di proscioglimento nonostante la definizione del processo con concordato in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che, in tema di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure relative alla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto della decisione giudiziale difforme dall'accordo. Poiché il motivo dedotto atteneva invece all'esclusione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., esso è stato ritenuto estraneo ai motivi consentiti. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La reintroduzione del concordato in appello comporta che la sentenza resa su richiesta concordata è impugnabile in cassazione solo per vizi relativi alla formazione della volontà di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto al contenuto concordato.
La deduzione del mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientra, nel caso di concordato in appello, tra i motivi di ricorso consentiti in cassazione.
Prevede la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso nei casi non consentiti, con le conseguenze economiche a carico del ricorrente.
Ha introdotto la disciplina richiamata della reintroduzione del patteggiamento/concordato in appello e la regola processuale sulla declaratoria di inammissibilità de plano.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il sindacato di legittimità è limitato a profili specifici: formazione della volontà dell'imputato, validità del consenso del pubblico ministero e corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Non è ammissibile il ricorso per cassazione che, contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., deduca questioni estranee ai motivi tassativamente consentiti, come il preteso mancato rilievo di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- Quando il ricorso supera i limiti oggettivi di impugnabilità previsti per il concordato in appello, la Corte può dichiararlo inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. con le conseguenze economiche di legge.
Come è indicizzato
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