Cassazione Penale, Sentenza n. 02657/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Cagliari denunciando la violazione del diritto di difesa per mancato rispetto del contraddittorio: la Corte d'appello non avrebbe menzionato né preso in considerazione la memoria con conclusioni inviata per email dal difensore nell'ambito del giudizio cartolare d'appello, memoria che non risultava allegata al fascicolo d'udienza
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il motivo manifestamente infondato e il ricorso inammissibile. Pur rilevando che per incuria la Corte d'appello non aveva considerato né menzionato le conclusioni trasmesse via email, la Suprema Corte ha ritenuto che quelle conclusioni fossero una mera ripetizione pedissequa delle argomentazioni già esposte nell'atto di appello e ampiamente trattate nella motivazione della sentenza impugnata; pertanto l'omissione era irrilevante e non riconduceva ad una nullità ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen. Ne è conseguito il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000, in considerazione di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Norme richiamate
artt. 610, comma 5, e 611, comma 1-bis e segg. cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla procedura del giudizio cartolare d'appello e alla possibilità di trattare il ricorso in camera di consiglio in mancanza di richiesta di discussione orale; sottolineano che, non essendo stata richiesta la trattazione orale, l'udienza è regolarmente svolta in forma cartolare
art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 178)
Nel contesto della disciplina emergenziale, la Corte interpreta la nozione di "conclusioni scritte" in senso restrittivo: sono tali solo gli atti che costituiscono un effettivo esercizio del diritto di difesa con contenuto argomentativo autonomo; memorie meramente ripetitive delle censure già svolte non rientrano in tale nozione e la loro mancata considerazione non determina automaticamente la nullità
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Riferita come possibile causa di nullità per omissione di atti essenziali relativi al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, l'omissione non integrasse la nullità perché le conclusioni omesse erano prive di contenuto argomentativo autonomo e non avrebbero inciso sulla decisione
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e, constatati profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento di una somma a titolo di ammenda (equa fissazione di euro 3.000)
Massime di principio
- La mancata menzione in sentenza di una memoria difensiva inviata non è automaticamente fonte di nullità: va valutato se la memoria conteneva argomentazioni nuove e rilevanti o se era mera ripetizione di quanto già svolto nell'atto di impugnazione
- Nel giudizio cartolare (anche secondo la disciplina emergenziale) sono "conclusioni scritte" tutelate solo se hanno contenuto argomentativo autonomo; conclusioni formali o ripetitive possono essere considerate irrilevanti
- Se l'omissione di considerare memorie difensive è effettivamente rilevante (ossia conteneva argomenti specifici e non valutati), il rimedio può essere la declaratoria di nullità; in assenza di contenuto nuovo, l'errore è ininfluente
- Per evitare rischi processuali, il difensore che intende far valere argomenti nuovi deve esplicitarli chiaramente e distinguerli dalle ragioni già esposte nell'atto di appello, assicurandosi che risultino nel fascicolo e, se necessario, richiedendo espressamente la loro valutazione
- La scelta di non chiedere discussione orale rende legittima la trattazione in forma cartolare; chi lamenta omissioni deve pertanto dimostrare il carattere sostanziale e non meramente formale delle memorie omesse
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e ammende ex art. 616 quando ricorrano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
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