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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34629/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ricorreva contro la sentenza della Corte d’Appello di Brescia del 23 settembre 2025, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, confermando la responsabilità penale, riqualificando il fatto ai sensi dell’art. 481 c.p. e rideterminando la pena. Con il primo motivo deduceva la nullità dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. e del decreto di citazione a giudizio per omessa traduzione ai sensi dell’art. 142 c.p.p. Con il secondo motivo denunciava un vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la conoscenza della lingua italiana era stata motivatamente desunta dall’interlocuzione con gli operanti durante la sottoscrizione del verbale di elezione di domicilio e nomina del difensore, dall’attività commerciale svolta dal ricorrente dal 2012 e dalla redazione di un atto notarile. La valutazione di merito, se correttamente ed esaustivamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità; l’accertamento non deve necessariamente essere compiuto direttamente dall’autorità giudiziaria e può fondarsi su elementi risultanti dagli atti di polizia giudiziaria. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche senza evidenti illogicità: il giudice non è tenuto a esaminare ogni elemento dedotto o rilevabile, ma può richiamare quelli decisivi o rilevanti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 143 c.p.p.

    L'accertamento di cui all'art. 143 cod. proc. pen. circa la conoscenza, da parte dell'imputato, della lingua italiana, non esige che ad effettuarlo sia direttamente l'autorità giudiziaria, in quanto trattasi di una verifica di qualità e circostanze, che può anche basarsi su elementi risultanti da atti di polizia giudiziaria, rimanendo comunque salva la facoltà per il giudice di compiere ulteriori verifiche ove tali elementi non siano concludenti.

    La conoscenza della lingua italiana può essere accertata sulla base degli elementi risultanti dagli atti, compresi quelli di polizia giudiziaria, senza che la verifica debba essere compiuta direttamente dall’autorità giudiziaria; ulteriori verifiche sono necessarie se gli elementi acquisiti non sono concludenti.

  • art. 415-bis c.p.p.

    come ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798 - 01), è principio pacifico che l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se motivata in termini corretti ed esaustivi.

    La censura relativa alla mancata traduzione dell’avviso non può condurre alla nullità quando la conoscenza dell’italiano sia stata accertata con motivazione corretta ed esaustiva; tale valutazione di merito non è riesaminabile in cassazione.

  • art. 142 c.p.p.

    come ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798 - 01), è principio pacifico che l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se motivata in termini corretti ed esaustivi.

    La doglianza di omessa traduzione dell’atto non è fondata se risulta accertata, con motivazione adeguata e non illogica, la conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato.

  • art. 481 c.p.

    Rilevato che Xinnan Zhou ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che, in parziale riforma della decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto, ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 481 cod. pen. e rideterminato la pena;

    La sentenza riferisce che il fatto contestato è stato riqualificato ai sensi dell’art. 481 c.p.; il testo non espone ulteriori principi interpretativi sulla fattispecie.

Massime di principio

  • L’accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato è una valutazione di merito, non censurabile in cassazione se sorretta da motivazione corretta ed esaustiva.
  • La conoscenza della lingua italiana ai fini della traduzione degli atti può essere desunta anche da elementi risultanti dagli atti di polizia giudiziaria; il giudice deve svolgere ulteriori verifiche quando tali elementi non siano concludenti.
  • Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non deve esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti o risultanti dagli atti: è sufficiente che dia conto di quelli decisivi o comunque rilevanti, purché la motivazione sia esente da evidenti illogicità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblicoCircostanze del reato
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaParte generale
SottomaterieFalsità ideologica

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