Cassazione Penale, Ordinanza n. 17369/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità del motivo, ritenendo che non confutasse la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha inoltre escluso che vi fosse stata una doppia valorizzazione dell'età della vittima. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso era proposto contro la sentenza della Corte di appello di Roma. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 99 e 61 n. 5 c.p., sostenendo in sostanza che l'aggravante della recidiva e quella connesse alle modalità del fatto fossero state applicate illegittimamente e che vi fosse stata una doppia valorizzazione dell'età della vittima. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza era generica, perché non si confrontava con la motivazione della decisione impugnata, la quale aveva spiegato adeguatamente la recidiva sulla base dei plurimi precedenti e delle plurime identità fornite dall'imputato, considerate indice di una volontà di vivere "sottotraccia" e di mantenere occulte le attività svolte.
Norme richiamate
richiamato per censurare e giustificare l'applicazione della recidiva; la Corte ritiene corretta la motivazione della sentenza impugnata sulla base dei precedenti dell'imputato e della sua condotta indicativa di abitualità occultata.
richiamato come norma aggravatrice oggetto di doglianza; la Corte afferma che il ricorso non si confronta con la motivazione della decisione impugnata e che non vi è stata doppia valorizzazione dell'età della vittima.
Massime di principio
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e non ne confuta le argomentazioni decisive.
- La corretta applicazione della recidiva può essere sorretta da plurimi precedenti e da elementi fattuali che, letti unitariamente, esprimano una tendenza dell'imputato a eludere l'emersione delle proprie attività illecite.
- La deduzione di una "doppia valorizzazione" di un medesimo elemento fattuale non è accoglibile se la sentenza impugnata non mostra di aver attribuito allo stesso fatto una duplice rilevanza sanzionatoria in modo illegittimo.
Come è indicizzato
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