Cassazione Penale, Ordinanza n. 24260/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Lecce, con sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ha applicato all'imputata la pena concordata tra le parti nell'ambito di un giudizio di appello definito con rito de plano. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non avesse motivato sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla congruità della pena concordata. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le censure investivano profili non consentiti nel ricorso avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, essendo stata la doglianza incentrata sulla carenza di motivazione relativa alla definizione concordata e alla rinuncia ai motivi di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio per cui, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili in cassazione solo questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione del giudice rispetto al contenuto concordato; sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata verifica ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina il concordato in appello; il ricorso per cassazione contro la relativa sentenza è circoscritto a censure ammissibili sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero e sulla corrispondenza tra accordo e decisione.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile con il ricorso avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello, secondo il principio richiamato dalla Corte.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01
Precedente richiamato per affermare i limiti del sindacato di legittimità sulle sentenze emesse ex art. 599-bis c.p.p.: ammissibilità solo per vizi inerenti alla volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione; inammissibilità delle doglianze su motivi rinunciati, art. 129 c.p.p. e pena non illegale.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con concordato in appello, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per rimettere in discussione i motivi di appello rinunciati in sede di accordo tra le parti.
- È ammissibile il ricorso contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p. solo per censure relative alla validità della formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla divergenza tra accordo e pronuncia del giudice.
- Le doglianze sulla motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto o alla congruità della pena sono inammissibili se non si traducono in una pena illegale o fuori dai limiti di legge.
- Nel concordato in appello, la mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non costituisce di per sé motivo ammissibile di ricorso in cassazione.
Come è indicizzato
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