Sentenza n. 5841/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 6538/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania-Napoli che aveva annullato parzialmente l'ordinanza di demolizione, limitatamente alle opere del piano interrato, respingendo il ricorso per le opere del terzo piano
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il proprietario aveva impugnato l'ordinanza-ingiunzione comunale che disponeva la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi relativamente a opere realizzate nel box auto e sul terzo piano dell'edificio. Il TAR aveva accolto il ricorso soltanto per le opere del piano interrato e respinto le censure relative al terzo piano; l'appello è stato proposto limitatamente a tale parte della sentenza. L'appellante ha sostenuto che il terzo piano fosse stato progettualmente assentito come terrazzo e non come mera copertura; che la pavimentazione in cotto dei lastrici solari rientrasse nell'edilizia libera; che il manufatto in muratura di circa 16 mq, con piccolo bagno, fosse sostanzialmente corrispondente al vano previsto dal titolo edilizio; e che il vano cucina di circa 11 mq, realizzato con materiali leggeri e di altezza variabile, avesse natura precaria, accessoria e pertinenziale, tale da non richiedere permesso di costruire. Il Comune ha sostenuto che le opere dovessero essere valutate unitariamente, avessero modificato la consistenza plano-volumetrica e prospettica dell'immobile e determinato un mutamento d'uso da lavatoio a residenza, in area sottoposta a plurimi vincoli.
La decisione
L'appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata parzialmente riformata, con accoglimento integrale del ricorso di primo grado. Quanto alla pavimentazione dei circa 70 mq di lastrici solari, il Consiglio di Stato ha ritenuto dirimente l'art. 6, lett. e-ter), d.P.R. 380/2001, che include nell'edilizia libera le opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni; la preesistenza del terrazzo risultava dai grafici progettuali approvati. Quanto al manufatto in muratura di circa 16 mq e al piccolo w.c., il titolo originario prevedeva un manufatto analogo, solo leggermente inferiore per dimensioni, mentre l'ordinanza non aveva effettuato un adeguato confronto tra opera assentita e opera realizzata, anche considerando lo spessore delle pareti. Quanto al vano cucina di circa 11 mq, la consistenza, i materiali e le ridotte dimensioni ne evidenziavano il carattere accessorio e pertinenziale. Il giudice ha quindi ritenuto che il terzo piano avesse avuto sin dall'origine, in conformità ai titoli edilizi, destinazione a terrazzo e non a mera copertura. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6, lett. e-ter), d.P.R. 380/2001
le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni
La pavimentazione e le opere di finitura dei lastrici solari già qualificabili come spazio esterno rientrano nell'attività edilizia libera.
La qualificazione delle opere edilizie deve essere effettuata confrontando l'intervento realizzato con il titolo edilizio e considerando la consistenza effettiva delle opere.
licenza edilizia n. 32 del 16 dicembre 1970
Il titolo edilizio originario, letto insieme ai grafici progettuali, dimostrava che il terzo piano era stato assentito con destinazione a terrazzo.
variante protocollata n. 24841 del 16 maggio 1972
La variante edilizia costituisce, insieme al titolo originario, il parametro per verificare la conformità delle opere realizzate sul terzo piano.
Massime di principio
- Le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni già esistenti rientrano nell'attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6, lett. e-ter), d.P.R. 380/2001, purché non comportino la trasformazione urbanisticamente rilevante dello spazio o ulteriori modifiche edilizie soggette a titolo.
- La legittimità di un'ordinanza di demolizione per difformità dal titolo edilizio richiede un concreto confronto tra l'opera assentita e quella realizzata; non è sufficiente affermare genericamente la difformità senza valutare le dimensioni, la conformazione e gli elementi costruttivi previsti dal progetto approvato.
- La qualificazione di un manufatto edilizio deve considerare congiuntamente consistenza, materiali, dimensioni, caratteristiche costruttive e funzione concreta; ridotte dimensioni e materiali leggeri possono evidenziarne il carattere accessorio e pertinenziale.
- La destinazione urbanistica di una parte dell'edificio deve essere ricostruita sulla base dei titoli edilizi e dei grafici progettuali approvati: un'area assentita come terrazzo non può essere qualificata come mera copertura in assenza di adeguata motivazione e verifica della documentazione progettuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1582/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1585/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1586/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1587/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1589/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1590/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →