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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10716/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il difensore di un soggetto già destinatario di otto sentenze irrevocabili di condanna ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle precedenti condanne. La richiesta si fondava, secondo la prospettazione difensiva, su elementi quali la contiguità cronologica dei fatti e l'identità dei titoli di reato; in particolare, veniva valorizzato anche il dato che tra le condanne vi fossero sei truffe commesse online in un arco di pochi mesi. Il ricorso censurava la valutazione del giudice dell'esecuzione, sostenendo in sostanza che tali elementi fossero compatibili con un unico disegno criminoso originario.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse sorretta da motivazione non manifestamente illogica, avendo correttamente escluso che la sola contiguità temporale e l'identità dei reati bastassero a dimostrare l'unicità del disegno criminoso, trattandosi invece di indici compatibili con abitualità criminosa e stile di vita dedito al crimine. La Corte ha osservato che il ricorso si limitava a riproporre gli stessi elementi già valutati e a sollecitare una nuova lettura del merito, non consentita in sede di legittimità. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    richiamato implicitamente per la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva; il riconoscimento dipende dall'accertamento dell'unicità del disegno criminoso.

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In tema di reato continuato, l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è una questione di fatto rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione non manifestamente illogici o assenti.
  • La mera contiguità cronologica dei reati e l'identità o omogeneità dei titoli di reato non sono, da sole, elementi sufficienti a dimostrare l'unitaria predeterminazione criminosa; possono essere invece indici di abitualità criminale.
  • Quando il giudice dell'esecuzione abbia motivato in modo non illogico il diniego della continuazione, il ricorso che si limiti a riproporre gli stessi elementi di fatto e a chiedere una diversa valutazione è inammissibile perché tende a una rivalutazione del merito.
  • L'utilizzo reiterato di internet per la commissione di plurimi reati omogenei non è di per sé sintomatico dell'unitario disegno criminoso, poiché la rete costituisce una piattaforma neutra e il suo impiego può riflettere soltanto uno sfruttamento ripetuto e specializzato dello strumento tecnologico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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