Cassazione Penale, Sentenza n. 42442/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma, da parte della Corte d'appello, della condanna per tentata rapina aggravata. Due censure principali: 1) illegittimità dell'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa per mancata effettuazione di adeguate ricerche della stessa (contestazione sull'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da soggetto poi irreperibile); 2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla conferma della responsabilità penale, con richiesta di riconsiderazione della capacità dimostrativa delle prove a sostegno della condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la questione relativa all'accuratezza delle ricerche della persona offesa non risulti affrontata in appello (silenzio dell'atto di appello), determinando una frattura della catena devolutiva che impedisce la valutazione in sede di legittimità; inoltre, la verifica dell'accuratezza delle ricerche avrebbe richiesto accertamenti di merito non esperibili in Cassazione. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità perché il motivo si risolve in una richiesta di rivalutazione della prova (merito), attività non consentita alla Corte di legittimità: mancavano indicazioni di illogicità o travisamento delle fonti di prova. In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 512 cod. proc. pen. / art. 512-bis (acquisizione dichiarazioni predibattimentali)
La Corte richiama i limiti per l'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese da soggetti poi irreperibili: l'acquisizione è legittima solo se il giudice ha compiuto accertamenti rigorosi sull'irreperibilità, inclusi, se necessario, controlli internazionali
art. 159 cod. proc. pen. (ricerche dell'imputato o persone)
L'infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall'art. 159 non è di per sé sufficiente; occorre indagare sulle cause dell'irreperibilità con verifiche accurate
art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.
Limite alla deducibilità in Cassazione di questioni non prospettate in grado d'appello: la Corte non può esaminare questioni non sollevate nei motivi di appello salvo ipotesi tassative
art. 609, comma secondo, cod. proc. pen.
Richiamato unitamente all'art. 606 per sottolineare l'impossibilità di censurare in Cassazione punti non investiti dalla Corte d'appello, salvo casi previsti dalla legge
art. 56 e art. 628 cod. proc. pen. (richiamati nel ricorso)
Norme richiamate dal ricorrente in relazione alla valutazione di legge e alla motivazione sulla responsabilità; la Corte ha ritenuto però che i rimedi offerti non consentano la rivalutazione del merito probatorio in Cassazione
Norma che dispone la condanna alle spese processuali della parte privata che propone il ricorso quando questo è rigettato
Massime di principio
- Per contestare l'utilizzabilità di dichiarazioni predibattimentali rese da persona poi irreperibile è necessario che la questione sia adeguatamente sollevata e sviluppata in sede di appello; se l'appello è silente su questo punto la Cassazione non può supplire e valutare ex novo l'accuratezza delle ricerche
- La Corte di legittimità non può rimettere in discussione il merito della valutazione probatoria: chi impugna deve segnalare specifiche illogicità o travisamenti delle fonti di prova e fornire allegazioni autosufficienti
- Quando si censura l'acquisizione di dichiarazioni predibattimentali basate sull'irreperibilità dell'escusso, bisogna dimostrare che non siano state compiute le verifiche necessarie (incluse, se serve, quelle internazionali) sulla causa dell'irreperibilità
- Le questioni di fatto o quelle che richiedono indagine di merito devono essere prospettate già in secondo grado; la mancata deduzione in appello determina inammissibilità o irricevibilità della censura in Cassazione
- Se il ricorso è rigettato, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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