Sentenza del 25/06/2018 n. 2629 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Accertamento induttivo - Contabilità informale riportante imponibili non indicati nella contabilità ufficiale - Sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa decisione afferma che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. 600 del 1973, il giudice può ritenere provata l'esistenza di maggiori ricavi non dichiarati anche sulla base di una sola presunzione semplice, purché presenti i requisiti di gravità e precisione. Il testo non specifica il dispositivo concreto, né se il ricorso sia stato accolto o rigettato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un accertamento induttivo del reddito d'impresa fondato sull'esistenza di una contabilità informale contenente imponibili non riportati nella contabilità ufficiale. Il punto centrale è stabilire se la contestazione di maggiori ricavi non dichiarati possa essere sostenuta anche da una sola presunzione semplice. La regola richiamata consente tale fondamento quando la presunzione sia grave, precisa e idonea a dimostrare l'esistenza di ricavi occultati.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. 600 del 1973
Nell'accertamento induttivo del reddito d'impresa, l'Amministrazione finanziaria può ricostruire i ricavi non dichiarati sulla base di presunzioni semplici, anche singole, purché siano gravi e precise e consentano di fondare logicamente la pretesa fiscale.
Massime di principio
- Una contabilità informale o parallela contenente dati diversi da quelli ufficiali può costituire un elemento probatorio rilevante per ricostruire maggiori ricavi.
- Non è necessariamente richiesta una pluralità di presunzioni: anche un solo elemento presuntivo può essere sufficiente se è particolarmente grave, preciso e coerente.
- Il contribuente può contestare l'accertamento dimostrando l'inaffidabilità, l'irrilevanza o l'erronea interpretazione dell'elemento presuntivo, oppure fornendo una spiegazione alternativa documentata.
- La valutazione della gravità e precisione della presunzione spetta al giudice di merito e deve essere sorretta da una motivazione logica e non apparente.
- La presenza di scritture extracontabili può giustificare una ricostruzione induttiva anche quando la contabilità ufficiale non evidenzi irregolarità sufficienti, purché il dato extracontabile sia attendibile e riferibile all'attività d'impresa.
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