Ordinanza n. 1773/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, fondato sull’asserita irreperibilità dell’interessato, nonché ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
L’interessato ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Campania, deducendo l’illegittimità del diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il diniego risultava fondato sulla ritenuta irreperibilità dell’interessato, desunta da accertamenti episodici. L’appellante ha evidenziato che non era intervenuto alcun formale procedimento di cancellazione anagrafica e che il certificato ANPR del 17 febbraio 2026 attestava la perdurante iscrizione anagrafica nel Comune di riferimento. È stato inoltre contestato l’automatismo applicato dall’amministrazione, ritenuto incompatibile con la natura rafforzata del titolo di soggiorno e con l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare, rilevando anzitutto che il presupposto dell’irreperibilità era stato desunto da accertamenti episodici e non era adeguatamente comprovato, anche considerando la perdurante iscrizione anagrafica risultante dal certificato ANPR, non adeguatamente valutato dal primo giudice. Ha quindi ritenuto che l’ordinanza cautelare appellata fosse fondata su un presupposto fattuale non sufficientemente accertato. Il Collegio ha inoltre ravvisato un contrasto con l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, in ragione dell’applicazione di un automatismo non compatibile con la natura rafforzata del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Sono stati riconosciuti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, quest’ultimo con riferimento al rischio attuale di perdita della regolarità del soggiorno e di compromissione della situazione lavorativa e familiare. Per l’effetto, sono state sospese l’ordinanza cautelare del TAR e gli atti impugnati in primo grado. Le spese del grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, proposto contro l’ordinanza cautelare del TAR.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
È richiamato quale parametro rispetto al quale l’applicazione automatica del diniego, fondata sull’irreperibilità non adeguatamente accertata, è stata ritenuta incompatibile con la natura rafforzata del titolo di soggiorno.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a giustificazione dell’oscuramento dei dati identificativi dell’appellante.
Massime di principio
- Il diniego di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può fondarsi automaticamente su accertamenti episodici di irreperibilità, quando non risulti un formale procedimento di cancellazione anagrafica e dagli atti emerga la perdurante iscrizione anagrafica dell’interessato.
- Nel giudizio cautelare, la perdurante iscrizione anagrafica attestata da certificazione ANPR costituisce un elemento fattuale rilevante che deve essere specificamente valutato ai fini dell’accertamento dell’effettiva irreperibilità dello straniero.
- L’applicazione automatica di un diniego è incompatibile con la natura rafforzata del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e deve confrontarsi con l’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998.
- Sussiste il periculum in mora quando il diniego del titolo di soggiorno comporta un rischio attuale di perdita della regolarità del soggiorno e di compromissione della situazione lavorativa e familiare dell’interessato.
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