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Sentenza

Sentenza n. 3239/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza di sentenza avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento del diritto alla percezione del c.d. "bonus carta docente" ed alla conseguente liquidazione dello stesso.

Giustizia amministrativa202511393

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Viterbo, Sezione Lavoro, n. 231/2025, relativa al riconoscimento del beneficio della Carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Viterbo, Sezione Lavoro, n. 231/2025, passata in giudicato. La sentenza civile aveva accertato il diritto della docente al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2024/2025, ordinando al Ministero di costituire la Carta e accreditarvi le somme corrispondenti. L'Amministrazione si è costituita con un atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto non contestata e comprovata la mancata esecuzione della sentenza, rilevando che l'Amministrazione non aveva fornito chiarimenti circa l'adempimento. In applicazione dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha affermato che il diritto riconosciuto nel titolo giudiziale e i relativi presupposti non possono essere rimessi in discussione nel giudizio di ottemperanza. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, il direttore generale dell'Amministrazione competente, da attivare previa richiesta della ricorrente e con ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Le spese del giudizio, pari a 250 euro oltre accessori se dovuti, sono state poste a carico dell'Amministrazione, con rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato e ha previsto la nomina preventiva del commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione istitutiva della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, costituente il beneficio riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • DPCM 23 settembre 2015

    Richiamato nel titolo giudiziale oggetto di ottemperanza, unitamente al DPCM 28 novembre 2016, e disapplicato dal giudice del lavoro per il riconoscimento del beneficio.

  • DPCM 28 novembre 2016

    Individua, secondo il giudicato da eseguire, le modalità e le funzionalità di costituzione e utilizzazione della Carta del docente.

  • Cass. 13533/2001

    Richiamata per il principio sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore: dedotto l'inadempimento, spetta al debitore dimostrare l'adempimento o fornire chiarimenti, onere non assolto dall'Amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta prodotto un titolo giudiziale passato in giudicato e dedotto il suo inesatto o mancato adempimento, l'Amministrazione deve fornire concreti chiarimenti e dimostrare l'avvenuta esecuzione; una costituzione meramente formale non è sufficiente.
  • Il giudizio di ottemperanza è diretto a dare esecuzione al contenuto del giudicato e non consente di rimettere in discussione i presupposti sostanziali del diritto già riconosciuto dal titolo esecutivo.
  • In presenza di mancata esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, dopo l'inutile scadenza del termine.
  • La nomina del commissario ad acta può riguardare il dirigente generale dell'amministrazione competente, anche con facoltà di delega e senza compenso, quando tale soluzione sia idonea ad assicurare l'attuazione concreta del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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