Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 00276/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello lamentando, con l'unico motivo, la mancata applicazione della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno prevista dall'art. 628 cod. pen. In fatto, dalla motivazione richiamata dalla Corte di cassazione risultava che l'imputata si era appropriata di un token, ritenuto dotato di intrinseco valore patrimoniale, e che per mantenere il possesso della refurtiva aveva usato violenza nei confronti della persona offesa, provocandole lesioni personali. Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché la motivazione della sentenza impugnata non presentava evidenti illogicità e valorizzava proprio la consistenza patrimoniale del bene sottratto e l'uso della violenza con evento lesivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla particolare tenuità del danno, osservando che la sentenza di merito aveva logicamente escluso l'applicazione dell'attenuante in ragione del valore patrimoniale del token sottratto e della violenza esercitata per conservarne il possesso, con lesioni alla persona offesa. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    La ricorrente invocava la particolare tenuità del danno; la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza perché incompatibile con la sottrazione di un bene avente valore patrimoniale e con l'uso della violenza per conservare il possesso della refurtiva.

Massime di principio

  • La doglianza sulla mancata applicazione della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno è manifestamente infondata quando la motivazione di merito evidenzi che il bene sottratto abbia un apprezzabile valore patrimoniale e che la condotta sia stata accompagnata da violenza sulla persona offesa.
  • Ai fini del vaglio di legittimità, la Cassazione non rivaluta il merito se la motivazione della sentenza impugnata è esente da evidenti illogicità e sorregge in modo coerente l'esclusione dell'attenuante.
  • L'uso di violenza per mantenere il possesso della refurtiva costituisce indice incompatibile con una valutazione di minima offensività del fatto.

Come è indicizzato

MaterieRapina
RamiDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.