Cassazione Penale, Sentenza n. 12159/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente deduce che la sentenza della Corte di cassazione n. 14606/21 è viziata da violazione del contraddittorio e della sua possibilità di difesa: sostiene infatti di non essere stata notificata del ricorso per cassazione proposto dalle parti civili, dell'avviso di fissazione dell'udienza, della requisitoria scritta del Procuratore generale e del dispositivo della Corte, per cui il giudizio di legittimità sarebbe stato celebrato "a sua insaputa". Richiede l'annullamento della sentenza e la rinnovazione del giudizio invocando la correzione dell'"errore percettivo" della Corte di cassazione (ai sensi della procedura di correzione degli errori materiali ex art. 130 c.p.p., e in subordine richiamando la disciplina del ricorso straordinario per errore di fatto art. 625-bis c.p.p.) nonché principi costituzionali e convenzionali relativi al diritto di difesa e al giusto processo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui gli errori di fatto o "percettivi" contenuti nelle sentenze di legittimità non sono emendabili mediante la procedura di correzione degli errori materiali ex art. 130 c.p.p., ma, ove possibile, tramite il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis c.p.p., il quale tuttavia è riservato al soggetto condannato. Inoltre la Corte ha ritenuto che la ricorrente, assolta in tutti i gradi (con proscioglimento per prescrizione e precedenti assoluzioni "per non aver commesso il fatto"), non abbia subito un pregiudizio tale da giustificare la rimessione in termini, atteso che un eventuale giudizio civile di risarcimento di danni dovrà essere autonomamente valutato dal giudice civile e non subirebbe effetti preclusivi dalla dichiarazione di prescrizione penale. Conseguentemente è stata disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha escluso che la procedura di correzione degli errori materiali prevista dall'art. 130 c.p.p. possa essere estesa per rimuovere "errori percettivi" della Corte di cassazione relativi a fatti o alla mancata evocazione in giudizio di terzi che non rivestono la qualità di condannato
Indicato quale rimedio ordinario per correggere gli errori di fatto della Corte di cassazione; tuttavia la norma è soggettivamente e temporalmente limitata e, soprattutto, è esperibile dal soggetto condannato, per cui non è utilizzabile dalla ricorrente che non è stata condannata
Norma richiamata per la statuizione sulle spese e sugli oneri relativi alla pronuncia di inammissibilità del ricorso
Sentenza Corte costituzionale n. 395/2000
Richiamata dalla ricorrente come sollecitazione al legislatore per codificare rimedi contro l'errore percettivo del giudice, ma la Corte osserva che il legislatore ha già introdotto il rimedio straordinario (art. 625-bis), con i limiti che ne derivano
Massime di principio
- La procedura di correzione degli errori materiali ex art. 130 c.p.p. non è idonea a sanare gli "errori percettivi" della Corte di cassazione che incidono su fatti o sulla mancata evocazione in giudizio di terzi non condannati
- L'unico rimedio previsto per errori di fatto nelle sentenze di legittimità è il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p., ma è riservato al soggetto condannato e soggetto a stringenti limiti temporali e soggettivi
- La mera mancanza di notifica della procedura di cassazione a soggetti non condannati non determina automaticamente l'annullamento della sentenza di legittimità se non emerge una lesione concreta e irreparabile della posizione processuale di quella parte
- Un proscioglimento o una sentenza che dichiari estinto il reato per prescrizione non impedisce la celebrazione di un giudizio civile autonomo: il giudice civile rimette a sé la valutazione delle prove secondo criteri civilistici, quindi la tutela civile non è sempre compromessa da vizi formali nel processo penale
- In situazioni analoghe, valutare immediatamente la qualità soggettiva (condannato vs prosciolto) per capire quale rimedio sia esperibile e, se occorre, esercitare tempestivamente gli strumenti straordinari previsti dalla legge
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