Cassazione Penale, Ordinanza n. 27359/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per oltraggio, deducendo con l'unico motivo l'assenza del requisito della pluralità di persone presenti al momento delle frasi ritenute offensive. Secondo la prospettazione difensiva, la condotta non sarebbe stata percepita da una platea sufficientemente ampia da integrare il fatto tipico. La Corte di merito, invece, aveva accertato che le offese pronunciate all'interno dell'istituto penitenziario erano state udite non solo dagli agenti di custodia presenti, ma anche da un numero indeterminato di detenuti, ritenendo così integrato il requisito della pluralità di persone. La Cassazione ha ritenuto il motivo infondato e ha dichiarato il ricorso inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i giudici di merito avevano correttamente accertato la percezione delle espressioni offensive da parte di più persone, in particolare dagli agenti di custodia e da un numero indeterminato di detenuti presenti nell'istituto penitenziario. È stata quindi confermata la decisione di merito e l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La fattispecie di oltraggio richiede la presenza di più persone o comunque una percezione offensiva non limitata a un singolo soggetto; nel caso concreto il requisito è stato ritenuto integrato dalla percezione delle offese da parte di agenti di custodia e di un numero indeterminato di detenuti.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini dell'integrazione dell'oltraggio, il requisito della pluralità di persone può risultare soddisfatto quando le espressioni offensive siano percepite da più soggetti presenti, anche se non tutti identificati nominativamente.
- La presenza di un numero indeterminato di destinatari o uditori, unitamente a quella di pubblici ufficiali presenti sul luogo, è sufficiente a escludere la censura difensiva fondata sulla mancanza di una platea plurima.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a contestare una ricostruzione di fatto già compiutamente accertata e logicamente motivata nei gradi di merito, esso può essere dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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