Cassazione Penale, Sentenza n. 16293/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato, sottoposto agli arresti domiciliari per i reati ascritti (artt. 110, 81 cpv., 640-bis, 61 n.7 c.p.), ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di L'Aquila che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare. Il ricorso si fonda su quattro motivi: 1) violazione di legge per mancata verifica concreta, individualizzata e attuale delle esigenze cautelari (art. 606 c.1 lett. b c.p.p. in relazione agli artt. 274, 275, 292, 299 c.p.p.); 2) vizio di motivazione per affermazione astratta e formale della persistenza delle esigenze cautelari, senza considerare elementi di novità quali l'esercizio dell'azione penale, la cancellazione dall'elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità e le condizioni familiari e reddituali; 3) mancato vaglio critico dell'adesione alla decisione del Tribunale di Vasto; 4) omissione di valutazione delle misure meno afflittive o di prescrizioni alternative.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità di tutti i motivi, rilevando che le censure si limitano a riproporre valutazioni di merito già svolte in sede di appello senza confrontarsi concretamente con la motivazione del Tribunale di L'Aquila. La Corte ha ritenuto assente una manifesta illogicità della motivazione impugnata e non ha ravvisato nuovi elementi idonei a mutare le esigenze cautelari: il mero decorso del tempo, il rispetto delle prescrizioni, la cancellazione dall'albo dei professionisti e le condizioni familiari/reddituali non sono stati ritenuti decisivi per superare il periculum, soprattutto alla luce della gravità delle condotte contestate e del rischio di reiterazione (anche tramite terzi). La Corte ha altresì osservato che il ricorrente aveva già proposto ricorsi analoghi in passato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e dovrà versare in via equitativa euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Criterio di ammissibilità del ricorso per cassazione contro le misure cautelari: il ricorso deve denunciare violazione di norme specifiche o la manifesta illogicità della motivazione; non è ammesso per meri motivi di merito
artt. 274, 275, 292, 299 cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente (legate alla valutazione probatoria e motivazione) che, secondo la Corte, non sono state violate perché il Tribunale di L'Aquila ha fornito adeguata e non manifestamente illogica motivazione
Norma che disciplina l'onere delle spese in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte ha condannato il ricorrente alle spese del procedimento
artt. 110, 81 cpv., 640-bis, 61 n.7 cod. pen.
Norme penali relative ai reati contestati all'imputato: la gravità delle condotte contestate ha inciso sulla valutazione del pericolo di reiterazione e sulla conferma della misura cautelare
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione al versamento alla Cassa delle ammende: la Corte ha disposto il pagamento di una somma in via equitativa ritenendo assente una colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è ammissibile solo se deduce la violazione di specifiche norme o la manifesta illogicità della motivazione; il semplice dissenso sulla valutazione dei fatti è insufficiente
- La mera elencazione di circostanze favorevoli (decorso del tempo, rispetto delle prescrizioni, condizioni familiari o cancellazione da albi) non sopperisce all'onere di dimostrare in modo nuovo e concreto la sopravvenuta inconsistenza delle esigenze cautelari
- Per ottenere la sostituzione o la revoca di una misura cautelare occorre produrre elementi di novità che siano incisivi e specifici rispetto al quadro motivazionale già valutato dal giudice di merito
- La gravità della condotta e il rischio di reiterazione, anche attraverso l'uso di terzi, possono giustificare il mantenimento di misure cautelari nonostante l'assenza di iscrizione dell'indagato in registri professionali pertinenti
- Il giudice deve valutare le misure meno afflittive caso per caso; tuttavia la richiesta di misure alternative necessita di argomentazione concreta e prove che ne dimostrino l'efficacia rispetto alle esigenze cautelari
- La ripetizione di ricorsi analoghi senza nuovi elementi può indebolire la possibilità di superare la valutazione cautelare già formatasi in sede di merito
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16267/2026 del 06/05/2026
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16269/2026 del 06/05/2026
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16271/2026 del 06/05/2026
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16272/2026 del 06/05/2026
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16276/2026 del 06/05/2026
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16277/2026 del 06/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →