Cassazione Civile, Ordinanza n. 23222/2025 del 13/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte vincitrice originaria)
La controversia
La Corte è stata investita di un ricorso per correzione di errore materiale proposto avverso una precedente ordinanza di legittimità che aveva rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Nel dispositivo di quella ordinanza le posizioni processuali erano state invertite nella statuizione sulle spese: si leggeva infatti la condanna della "controricorrente" al pagamento delle spese in favore della "ricorrente", mentre dalla motivazione risultava chiaramente che il ricorso era stato rigettato e che la parte ricorrente soccombente era l’Agenzia delle Entrate, con conseguente condanna di quest’ultima alle spese. La parte interessata ha quindi chiesto la correzione del mero errore materiale consistente nell’inversione delle espressioni "ricorrente" e "controricorrente" nel capo sulle spese. L’intimata Agenzia delle Entrate non ha svolto difese nel procedimento di correzione.
La decisione
La Corte ha accolto l’istanza di correzione di errore materiale e ha disposto la rettifica del secondo capoverso del dispositivo della precedente ordinanza n. 21106/2024, sostituendo la formula erronea con quella corretta: la condanna alle spese grava sulla ricorrente, in favore della controricorrente. La Corte ha inoltre rilevato che il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non comporta statuizione sulle spese del procedimento stesso.
Norme richiamate
Il procedimento di correzione dell'errore materiale è trattato come rimedio volto a rettificare un mero errore di rappresentazione nel dispositivo, senza incidere sul contenuto decisorio sostanziale della precedente pronuncia.
La correzione può essere disposta quando il dispositivo non corrisponde alla motivazione per un errore materiale evidente, come l'inversione delle posizioni processuali nella condanna alle spese.
Massime di principio
- Quando il dispositivo di una decisione è in palese contrasto con la motivazione per una mera svista materiale, è ammessa la correzione dell'errore senza riapertura del giudizio di merito.
- L'inversione delle qualità processuali delle parti nella statuizione sulle spese integra errore materiale emendabile se dal testo della decisione risulta univocamente quale parte sia risultata soccombente.
- Il procedimento di correzione di errore materiale ha natura amministrativa e non dà luogo, di regola, a una autonoma pronuncia sulle spese del relativo subprocedimento.
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