Cassazione Penale, Ordinanza n. 14070/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese per il delitto di fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Con il primo motivo ha censurato la motivazione della decisione di responsabilità, lamentandone l'illogicità sulla base di una diversa lettura dei dati processuali, di una diversa ricostruzione dei fatti e di un diverso giudizio di attendibilità delle prove. Con il secondo e il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge in ordine alla configurabilità e sussistenza dei reati ascritti. Con il quarto motivo ha contestato il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Con il quinto motivo ha censurato il giudizio di comparazione tra circostanze, la mancata esclusione della recidiva e l'eccessività della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non consentite in sede di legittimità le doglianze che miravano a ottenere una rivalutazione del merito e dell'attendibilità delle prove; ha inoltre qualificato come aspecifici e manifestamente infondati i motivi riproduttivi di censure già esaminate e disattese in appello. Il motivo sulla particolare tenuità del fatto è stato ritenuto aspecifico e manifestamente infondato per mancato confronto con la motivazione di merito. Quanto al trattamento sanzionatorio, la censura sul bilanciamento tra circostanze è stata ritenuta manifestamente infondata, quella sulla recidiva inammissibile perché nuova, e quella sulla pena infondata poiché era stato applicato il minimo edittale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
è stata richiamata per affermare l'inammissibilità delle doglianze nuove, non dedotte nei precedenti gradi di giudizio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del merito, della ricostruzione storica dei fatti o dell'attendibilità delle prove, perché la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta nei giudizi di merito.
- È aspecifico il motivo di ricorso che si limita a riprodurre censure già dedotte in appello e puntualmente disattese, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- La particolare tenuità del fatto è censurabile in cassazione solo se il motivo si confronta realmente con la motivazione del giudice di merito; la mera riproposizione delle stesse ragioni già esaminate rende il motivo inammissibile o manifestamente infondato.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non illogica.
- La doglianza sulla recidiva è inammissibile se proposta per la prima volta in cassazione.
- La censura sulla pena è infondata quando la sentenza abbia applicato il minimo edittale, non potendosi parlare di trattamento sanzionatorio eccessivo in assenza di ulteriori vizi motivazionali.
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