Ordinanza n. 1651/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note dell’ASP recanti la mancata proroga o la cessazione del ricovero e poste a fondamento della prospettata dimissione dalla RSA, nonché verbali UVM contenenti valutazioni lesive e una limitazione temporale della permanenza
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le note del Direttore del Distretto Sanitario Unico dell’ASP di Vibo Valentia relative alla mancata proroga o cessazione del ricovero presso una RSA medicalizzata, nonché ulteriori note e verbali dell’UVM, chiedendo anche l’accertamento dell’obbligo dell’ASP di rinnovare la valutazione multidimensionale mediante una UVM regolarmente composta, sulla base di dati clinici e sociosanitari aggiornati, di predisporre o aggiornare il Progetto Assistenziale Individualizzato e di assicurare la continuità della presa in carico sino all’attivazione di un setting assistenziale appropriato. L’ASP non si è costituita. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire, ai fini della decisione, una relazione dettagliata dell’amministrazione sui fatti di causa e, in particolare, sui presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento dei provvedimenti di dimissione e/o di mancata proroga del ricovero.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda cautelare nel merito. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando all’ASP di Vibo Valentia di depositare una dettagliata relazione sui fatti di causa e sui presupposti dei provvedimenti impugnati entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Ha rinviato la prosecuzione del giudizio cautelare alla camera di consiglio del 4 novembre 2026 e, in via interinale, ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati fino a tale udienza. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate.
Norme richiamate
nei limiti consentiti dalla giurisdizione amministrativa e dall’art. 34 c.p.a.
Richiamato dai ricorrenti quale fondamento della domanda di accertamento e condanna dell’amministrazione all’adozione degli atti necessari alla rivalutazione assistenziale e alla continuità della presa in carico.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Giustifica l’oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi in ragione della diffusione di dati relativi alla salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679
all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati personali concernenti la salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101
Richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati sanitari nel provvedimento diffuso.
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