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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45213/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare (art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354) e ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 Ord. pen.), con riferimento a una pena in esecuzione complessiva derivante dal provvedimento del 6 luglio 2021. Il primo motivo censura che la detenzione domiciliare è stata dichiarata inammissibile nonostante il residuo pena fosse pari a 1 anno, 4 mesi e 11 giorni (quindi entro il limite previsto), come comunicato dalla Procura di Terni. Il secondo motivo deduce che il Tribunale ha rigettato l'affidamento in prova senza aver svolto istruttoria, poiché non ha verificato adeguatamente l'attività lavorativa indicata dal condannato.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato solo nei limiti indicati: ha accolto il primo motivo perché il Tribunale di sorveglianza non ha motivato sull'entità del residuo pena ostativo alla detenzione domiciliare e non ha considerato la comunicazione della Procura che indicava il residuo di 1 anno, 4 mesi e 11 giorni. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha condiviso che il Tribunale aveva svolto accertamenti (segnalando che la Questura di Milano non aveva ricevuto risposta dal datore di lavoro indicato) e che, in mancanza di elementi positivi e di riscontri utili, l'affidamento poteva legittimamente essere rigettato. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla declaratoria di inammissibilità della detenzione domiciliare e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Perugia.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 47-ter

    La norma disciplina i presupposti per l'applicazione della detenzione domiciliare e fissa limiti in relazione all'entità della pena residua; il giudice deve verificare e motivare se il residuo pena rientri o meno nei limiti che rendono ammissibile la misura alternativa.

  • Ordinamento penitenziario, art. 47 (affidamento in prova al servizio sociale)

    La norma regola l'affidamento in prova al servizio sociale richiedendo una valutazione prognostica sulla affidabilità del condannato: il giudice deve considerare la natura dei reati, la condotta successiva, l'assenza di elementi negativi e la presenza di elementi positivi (es. lavoro, legami familiari, percorsi riabilitativi) e può compiere accertamenti istruttori per verificarne la sussistenza.

Massime di principio

  • Se la richiesta di detenzione domiciliare è basata su un residuo pena inferiore al limite legislativo, il giudice deve motivare espressamente la ragione dell'inammissibilità e tener conto delle comunicazioni ufficiali sul residuo pena; omissioni motivazionali su questo punto possono portare all'annullamento.
  • Per l'affidamento in prova al servizio sociale è indispensabile una valutazione prognostica della personalità e della condotta attuale del richiedente: la mancanza di elementi positivi (lavoro stabile, percorsi riabilitativi, rete familiare) giustifica il rigetto.
  • Il tribunale ha il dovere di svolgere accertamenti istruttori ragionevoli (es. richieste di riscontro a datori di lavoro, verifiche presso le Questure); l'assenza di riscontri da parte di terzi può legittimare una decisione negativa se l'istanza resta priva di elementi favorevoli.
  • Il ricorso per cassazione può avere esito favorevole quando sussistono vizi di motivazione relativi a fatti determinanti (es. erronea quantificazione del residuo pena); invece la mera richiesta di rivalutazione dei presupposti di merito dell'affidamento senza specificare vizi del provvedimento è generalmente inammissibile o infondata.
  • In situazioni simili è consigliabile allegare e sollecitare documentazione probatoria aggiornata (comunicazioni ufficiali sul residuo pena, certificazione di offerte di lavoro o contatti con datori di lavoro, elementi di reinserimento sociale) per evitare che il rigetto sia motivato sulla carenza di elementi positivi.

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