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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14305/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (coniuge superstite)

La controversia

La controversia riguarda il diritto alla pensione di reversibilità in concorso tra la coniuge superstite e l'ex coniuge divorziata del dante causa. La Corte d'appello aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto alla prestazione nella misura del 20,63%, ritenendo non provata una convivenza stabile prematrimoniale con il defunto e valorizzando la brevità del matrimonio (quattro mesi). La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 9, comma 3, l. n. 898/1970, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe riconosciuto l'esistenza di una convivenza prematrimoniale; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, identificato nella dichiarazione scritta dell'ex coniuge che avrebbe riconosciuto tale convivenza. In corso di cassazione la ricorrente ha inoltre depositato il certificato di morte dell'ex coniuge divorziata, sostenendo che tale sopravvenienza comportasse l'aumento della propria quota di reversibilità per il periodo successivo al decesso dell'avente diritto concorrente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i due motivi di ricorso nella parte in cui contestavano l'accertamento di fatto svolto dalla Corte d'appello sull'assenza di prova della convivenza prematrimoniale. Ha ritenuto che la censura si risolvesse in una richiesta di riesame del merito, estranea al giudizio di legittimità, e che il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. fosse comunque generico, non essendo stato trascritto o specificamente riportato il contenuto della dichiarazione dell'ex coniuge né spiegata la sua decisività. Tuttavia, ha considerato rilevante la sopravvenuta morte dell'ex coniuge divorziata, documentalmente provata in cassazione e idonea a incidere sull'oggetto della controversia per il periodo successivo al 29.6.2020: da tale data viene meno il concorso della divorziata e trova applicazione la disciplina generale del trattamento ai superstiti di cui all'art. 22 l. n. 903/1965. Ne è seguita la cassazione con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per le determinazioni conseguenti al decesso dell'ex coniuge e per la liquidazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 3, L. n. 898/1970

    La disposizione è richiamata come parametro della ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge divorziato; la sua applicazione presuppone gli accertamenti di fatto sul rapporto matrimoniale e sulla eventuale convivenza prematrimoniale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sugli accertamenti di fatto del giudice di merito è ammesso solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La memoria è stata utilizzata per produrre in cassazione documentazione sopravvenuta, ritenuta rilevante ai fini della decisione.

  • art. 22 L. n. 903/1965

    Per il periodo successivo al decesso dell'ex coniuge divorziata, viene in rilievo la disciplina generale del trattamento pensionistico ai superstiti, non più la regola del concorso tra aventi diritto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito sotto forma di censura alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di appello; tale ricostruzione è sindacabile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non indica in modo specifico il contenuto del documento o del fatto asseritamente trascurato e non spiega perché esso sarebbe decisivo rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Nel giudizio di cassazione possono essere dedotti e valutati fatti sopravvenuti, purché emergano da documentazione ritualmente prodotta e non richiedano ulteriori accertamenti in fatto, quando siano idonei a incidere sull'oggetto della controversia.
  • Nelle controversie sulla pensione di reversibilità, la sopravvenuta cessazione del concorso di uno degli aventi diritto impone di ricalcolare il trattamento per il periodo successivo all'evento, applicando la disciplina previdenziale pertinente a quel nuovo assetto fattuale.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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