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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27967/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato l'istanza di correzione di errore materiale. Ha affermato che la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. non poteva essere aggiunta al dispositivo perché dal controricorso non risultava la prescritta dichiarazione di anticipazione; di conseguenza, la condanna alle spese era correttamente formulata senza clausola di distrazione. Non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese del procedimento di correzione.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Nel precedente giudizio di cassazione la Corte aveva rigettato il ricorso proposto dall'amministrazione pubblica contro la sentenza della Corte d'appello e aveva condannato la stessa al pagamento delle spese di legittimità in favore delle parti private controricorrenti. I difensori di queste ultime hanno poi chiesto la correzione di errore materiale di quell'ordinanza/sentenza, sostenendo che nel dispositivo fosse stato omesso, per errore, il provvedimento di distrazione delle spese in loro favore ai sensi dell'art. 93 c.p.c., assumendo di avere reso la dichiarazione di anticipazione prevista dalla norma nel controricorso. L'amministrazione intimata non ha svolto difese. La Corte ha esaminato direttamente il controricorso del precedente giudizio e ha verificato che esso non conteneva la dichiarazione richiesta per la distrazione; perciò ha ritenuto che la mancata distrazione non fosse frutto di errore materiale, ma conseguenza della mancanza del presupposto processuale.

Norme richiamate

  • art. 93 c.p.c.

    La distrazione delle spese in favore del difensore presuppone che nel controricorso sia stata resa la prescritta dichiarazione di averle anticipate; in mancanza di tale dichiarazione, non vi è titolo per correggere il dispositivo inserendo la distrazione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Norma richiamata per il procedimento di correzione di errore materiale in sede di legittimità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione camerale del procedimento sulla correzione.

Massime di principio

  • La correzione di errore materiale non può essere utilizzata per introdurre nel dispositivo un effetto processuale che non trovi riscontro negli atti del giudizio, ma solo per emendare un vero errore di formulazione.
  • La distrazione delle spese a favore del difensore è subordinata alla previa e specifica dichiarazione di anticipazione resa nel relativo atto difensivo; se tale dichiarazione manca, la statuizione sulle spese deve rimanere a favore della parte e non del difensore.
  • Nel procedimento di correzione, la Corte può esaminare direttamente l'atto processuale rilevante per verificare se sussista effettivamente il presupposto richiesto dalla norma invocata.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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