Cassazione Penale, Sentenza n. 35782/2023 del 25/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti deducono molteplici censure: vizio procedurale per mancanza/smarrimento del fascicolo dibattimentale; travisamento e omessa motivazione in relazione all'identificazione degli imputati e alla ricostruzione dei fatti (lanci di oggetti, uso di fumogeni, spostamento di transenne); insufficienza probatoria e carenza di specificazione del contributo causale e dell'elemento soggettivo richiesti per il concorso di persone (art. 110 c.p.) e per l'aggravante di cui all'art. 339, commi 2 e 3 c.p.; richiesta distinzione temporale di più episodi di resistenza (anziché un unico episodio continuato) e conseguente esclusione dell'aggravante numerica; contestazione della qualificazione di alcuni reati (danneggiamento vs imbrattamento) e della sussistenza del reato di interruzione di pubblico servizio (capo E); mancata valutazione o omessa risposta a deduzioni difensive specifiche relativamente a posizioni individuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato la decisione di merito. Ha ritenuto che: 1) il vizio relativo alla presunta mancanza del fascicolo è stato sanato con la trasmissione degli atti e non ha leso il diritto di difesa; 2) le censure che sollecitano una diversa valutazione delle prove (identificazione dei manifestanti, valutazione dei filmati e delle fotografie, ricostruzione temporale degli episodi) riguardano il merito e non sono sindacabili in questa sede; 3) la Corte d'appello ha esposto valutazione logica e coerente circa l'attendibilità del teste Miolli e l'uso delle riprese audiovisive; 4) l'aggravante dell'art. 339 c.p. è applicabile anche quando parte dei partecipanti non siano stati singolarmente identificati e quando la presenza di più persone svolga funzione causale/rafforzativa del proposito criminoso; 5) l'atto dell'ufficio che interessa il reato di resistenza non si limita all'istante formale del compimento ma comprende le fasi strumentali (immediati antecedenti e successivi) direttamente funzionali; 6) le questioni di riqualificazione di reato o di rivalutazione probatoria (es. imbrattamento vs danneggiamento) non sono ammissibili in Cassazione se non per vizio manifestamente illogico della motivazione, che non sussiste. Conseguenza pratica: conferma delle condanne impugnate e vittoria della parte resistente.
Norme richiamate
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale è stato interpretato includendo non solo l'istante formale dell'atto d'ufficio ma anche le fasi immediatamente anteriori e successive direttamente funzionali al suo compimento; pertanto l'opposizione fisica o i lanci di oggetti in tali fasi possono integrare il tipo.
art. 339, commi 2 e 3 cod. pen.
L'aggravante per il fatto commesso in riunione (numero di partecipanti) può trovare applicazione anche se non tutti i presenti hanno materialmente eseguito l'azione tipica: è sufficiente che vi sia un contributo causale (materiale o morale) e il dolo di concorso; ai fini del comma 2 il criterio numerico richiede il superamento della soglia prevista (più di cinque o più di dieci a seconda della parte del comma), ma l'identificazione di ciascun soggetto non è precondizione assoluta.
Il concorso di persone nel reato può ricomprendere partecipanti atipici la cui mera presenza o contributo rafforzativo del proposito criminoso è valutato come apporto causale idoneo a integrare il concorso anche se non hanno materialmente eseguito l'azione centrale.
Il getto pericoloso di cose (quali lanci di oggetti verso le forze di polizia) è stato ritenuto autonomamente integrato dalle condotte contestate, indipendentemente dal fatto che gli oggetti abbiano colpito qualcuno.
art. 340, commi 1 e 2 cod. pen.
L'interruzione di pubblico servizio è stata ritenuta provata sulla base delle risultanze filmiche e delle dichiarazioni del teste (e non richiede necessariamente una comunicazione formale dell'ente gestore ove il turbamento/occupazione sia empiricamente dimostrabile).
art. 635, comma 2, n. 3 cod. pen. (nel testo all'epoca)
La Corte di merito ha ritenuto integrato il reato di danneggiamento per il danneggiamento del portone; la Cassazione ha ritenuto che la questione di riqualificazione (danneggiamento vs imbrattamento) implicherebbe una valutazione del merito non consentita se non in presenza di manifesta illogicità, che non è stata dimostrata.
Richiamato dalla difesa per sostenere la minore gravità dell'imputazione (imbrattamento), ma la Corte ha ritenuto che la valutazione di tale riqualificazione richiederebbe sindacato di merito non consentito in cassazione.
art. 23, commi 8 e 9, decreto‑legge 28/10/2020, n.137 (conv. L. 18/12/2020, n.176)
Norma procedurale che ha consentito il trattamento del procedimento in camera di consiglio con modalità previste dal decreto (richiamata per la forma dell'udienza).
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina il merito probatorio: le doglianze che chiedono una diversa valutazione di attendibilità delle prove audiovisive o testimoniali sono inammissibili salvo manifesta illogicità nella motivazione dei giudici di merito.
- L'identificazione tramite visione di fotogrammi è ammissibile e può essere decisiva se il teste è ritenuto attendibile e la ricostruzione è supportata da elementi oggettivi; la mera critica sulla qualità delle immagini non basta a impugnare la condanna in Cassazione.
- Ai fini dell'aggravante per la condotta commessa in riunione (art. 339 c.p.) non è indispensabile che ogni singolo presente abbia materialmente eseguito l'azione: è sufficiente dimostrare un contributo causale (materiale o morale) e il dolo comune.
- La nozione di "atto dell'ufficio" ai fini della resistenza va interpretata in senso dinamico: comprende le fasi strumentali e contigue all'atto principale quando siano direttamente funzionali, pertanto condotte anteriori o successive possono integrare il reato.
- Le contestazioni di incompatibilità tra capo d'imputazione e ricostruzione emersa in dibattimento sono rilevanti solo se determinano un vulnus concreto al diritto di difesa; discrepanze formali non sono sufficienti a fondare la cassazione.
- Richiedere la riqualificazione di un reato o una valutazione alternativa della prova in Cassazione è possibile solo quando la motivazione di merito sia manifestamente illogica o contraddittoria; altrimenti tali censure dovrebbero essere formulate e sviluppate in grado di merito.
- La perdita temporanea o l'incompletezza del fascicolo dibattimentale può essere sanata dalla successiva trasmissione degli atti: per opporsi è necessario dimostrare l'effettiva lesione del diritto di difesa derivante dall'indisponibilità degli atti.
- Nelle contestazioni di reati commessi in contesti collettivi (manifestazioni, tumulti) la valutazione dell'apporto causale di ciascuno richiede una motivazione individualizzata ma resta comunque una valutazione di merito spettante ai giudici di merito; Cassazione interviene solo per vizi logico‑giuridici manifesti.
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