Ordinanza n. 1755/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - del provvedimento prot. mimit.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0009527.02-07-2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ministeriale che ha negato la rilevanza della concessione per la radiodiffusione relativa all'impianto oggetto di cessione, sul presupposto dell'insussistenza della concessione in capo all'originaria titolare
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy adottato sul presupposto che la società originaria titolare degli impianti, TV Elle S.r.l., fosse priva della concessione per la radiodiffusione prevista dalla l. n. 223/1990. La medesima società originaria aveva in precedenza impugnato il rigetto ministeriale della propria istanza di concessione, ma il relativo giudizio è stato definito con decreto di perenzione. Il Collegio ha rilevato che nel fascicolo non risultano disponibili, salvo il decreto di perenzione, né gli atti del precedente giudizio né la documentazione del procedimento amministrativo instaurato per il rilascio della concessione. Ha inoltre ritenuto necessario acquisire l'atto di cessione dell'impianto dalla precedente titolare alla società ricorrente, con specifico riferimento all'impianto operante sulla frequenza 100.300 MHz, in località Francavilla (PZ), ceduto il 12 settembre 2017.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha disposto incombenti istruttori ai sensi dell'art. 65, comma 2, c.p.a. Ha ordinato alla Segreteria di acquisire copia del fascicolo processuale relativo al precedente ricorso della società originaria; al Ministero resistente di depositare l'intera documentazione del procedimento amministrativo relativo all'istanza di concessione; alla parte ricorrente di depositare copia dell'atto di cessione dell'impianto. La documentazione deve essere depositata entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. È stata fissata l'udienza di discussione del merito per il 17 novembre 2026.
Norme richiamate
La disposizione è utilizzata quale base per disporre l'acquisizione d'ufficio degli elementi documentali necessari alla decisione, ripartendo gli adempimenti tra Segreteria, amministrazione resistente e parte ricorrente.
È richiamata quale disciplina della concessione per la radiodiffusione, la cui insussistenza in capo alla società originaria costituisce il presupposto del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Quando la decisione della controversia richiede la ricostruzione di un precedente procedimento amministrativo e di un giudizio ad esso collegato, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione della relativa documentazione ai sensi dell'art. 65, comma 2, c.p.a., prima di definire il merito.
- Gli incombenti istruttori possono essere posti a carico di soggetti diversi, secondo la rispettiva disponibilità degli atti: la Segreteria per il fascicolo processuale, l'amministrazione per gli atti del procedimento amministrativo e la parte privata per il documento negoziale nella propria disponibilità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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