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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24170/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale del riesame aveva solo parzialmente revocato il sequestro preventivo, confermandolo per il resto in relazione a un profitto di reato tributario. I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza deducendo, in sintesi, violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al periculum in mora richiesto per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Hanno contestato che il rischio di reimpiego del denaro nel circuito economico lecito potesse fondare il pericolo di dispersione, osservando che il denaro è per sua natura fungibile e che tale argomento non sarebbe idoneo a dimostrare un concreto rischio cautelare. Hanno inoltre sostenuto che l'asserita mancanza di adeguate garanzie di solvibilità non coincide con il presupposto del sequestro preventivo, ma semmai con quello del sequestro conservativo. Hanno poi evidenziato che il mancato rispetto puntuale del piano di rateizzazione del debito tributario sarebbe circostanza neutra o comunque smentita dai versamenti successivi, richiamando la disciplina che consente di non versare fino a sette rate senza decadenza e la soggezione della società alla verifica ex art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973. Infine, hanno censurato come generiche e apparenti le considerazioni del Tribunale sull'aumento del debito tributario e sulla gestione societaria, ritenute non idonee a spiegare in che modo l'esecuzione della futura confisca potesse essere pregiudicata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ricordato che, contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge, comprensiva dei soli vizi radicali di motivazione che la rendano mancante o meramente apparente. Ha inoltre ribadito che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una motivazione sul periculum in mora, da rapportare all'esigenza anticipatoria della futura ablazione. Nel caso concreto, però, ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non fosse né mancante né apparente, poiché il Tribunale aveva valorizzato una pluralità di dati fattuali: l'assenza di adeguate garanzie di solvibilità, il mancato corretto adempimento del piano di rateizzazione del debito tributario e l'aumento del debito erariale. Le censure difensive sono state ritenute, nella sostanza, dirette a contestare la mera logicità della motivazione, profilo non deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p. In conseguenza dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.p.

    individua il procedimento di riesame del sequestro preventivo davanti al tribunale della libertà.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato insieme ad altre norme processuali nella censura sulla motivazione dell'ordinanza.

  • art. 309, comma 9, c.p.p.

    evocato dalla difesa nel richiamo normativo del motivo di ricorso.

  • art. 324, comma 7, c.p.p.

    evocato dalla difesa nel richiamo normativo del motivo di ricorso.

  • art. 321 c.p.p.

    disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, che richiede motivazione sul periculum in mora.

  • art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000

    richiamato nel ricorso in relazione alla confisca nel sistema dei reati tributari.

  • art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    indica il reato tributario per cui era stato disposto il sequestro preventivo.

  • art. 240 c.p.

    la Corte richiama la confisca prevista da questa norma come riferimento della misura cautelare reale.

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    delimita il sindacato di cassazione in materia di sequestro preventivo alla sola violazione di legge.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    citato per escludere che il vizio di manifesta illogicità sia deducibile nel ricorso ex art. 325 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità.

  • art. 19, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato dalla difesa in relazione alla rateizzazione del debito tributario.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato dalla difesa come meccanismo di controllo preventivo dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione.

  • art. 15-bis d.l. n. 50 del 2022

    richiamato dalla difesa quale norma che ha modificato la disciplina della rateizzazione tributaria.

  • L. n. 91 del 2023

    indicata come legge di conversione del d.l. n. 50 del 2022 nel richiamo difensivo.

  • art. 131-bis c.p.

    non richiamato espressamente nel merito della decisione; non pertinente alla ratio decidendi.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per escludere l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità, ai fini dell'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • In materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il provvedimento cautelare deve contenere una motivazione, sia pure concisa, sulle ragioni concrete del periculum in mora, cioè sull'esigenza di anticipare l'effetto ablativo rispetto alla definizione del processo.
  • Il sindacato di legittimità sulle ordinanze cautelari reali è limitato alla violazione di legge; restano esclusi i profili di mera illogicità della motivazione, salvo che essa sia del tutto mancante o meramente apparente.
  • La motivazione sul periculum non può fondarsi su automatismi, come il generico richiamo alla fungibilità del denaro; occorre invece un apprezzamento concreto delle circostanze del caso.
  • L'incapienza o la precarietà patrimoniale dell'indagato non basta da sola a giustificare il sequestro preventivo, ma può costituire un elemento indiziario del rischio di dispersione se letto insieme ad altri dati fattuali, quali la condotta tenuta e il contesto economico-patrimoniale.
  • Quando il giudice di merito esamina una pluralità di elementi fattuali per desumere il periculum, la censura in cassazione che miri soltanto a contrapporre una diversa lettura del materiale valutato è inammissibile, perché investe la logicità e non la legalità del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoImpugnazioniSequestro preventivoConfisca di prevenzione
RamiReati tributariProcesso penaleMisure cautelariEsecuzione penale
IstitutiConfisca

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