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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33088/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva definito il trattamento sanzionatorio e negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo unico dedotto è stato ritenuto dalla Corte di cassazione affetto da genericità assoluta: il ricorrente non ha indicato in modo specifico quali sarebbero stati i vizi di motivazione della sentenza impugnata sul punto del trattamento sanzionatorio e su quello del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, limitandosi a una censura non confrontata con la motivazione della decisione di appello.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in relazione alle questioni dedotte.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è formulato in termini del tutto generici e non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche deve indicare puntualmente gli errori argomentativi della decisione di merito, non essendo sufficiente una critica apodittica o meramente assertiva.
  • La genericità assoluta del motivo impedisce il sindacato di legittimità e determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
  • Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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