Cassazione Civile, Ordinanza n. 29440/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione, proposta da una società, della sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva rigettato l'impugnazione di un lodo rituale d'appello pronunciato presso la Camera arbitrale tessile italiana. Avverso la sentenza di appello la società soccombente ha poi proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, mentre la controparte ha resistito con controricorso. Prima dell'esame dei motivi, tuttavia, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, successivamente accettato dalla controricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese di legittimità, in ragione dell'adesione alla rinuncia. La Corte ha inoltre affermato che l'ulteriore contributo unificato non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
"in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012"
La disposizione, avendo natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non anche alla rinuncia al ricorso per cassazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
"nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012"
Ha introdotto la previsione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- In caso di rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla controparte, il giudizio di legittimità si estingue e non si passa all'esame dei motivi di ricorso.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma è di stretta interpretazione e non è estensibile oltre i casi espressamente previsti.
- L'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente consente la declaratoria di estinzione senza necessità di statuire sulle spese di legittimità.
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