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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14349/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Rovigo che aveva parzialmente riformato la condanna emessa dal Giudice di pace, riqualificando il fatto da lesioni personali a percosse. Lamentava, con un unico motivo, la violazione dell'art. 521 c.p.p., sostenendo che la riqualificazione avrebbe comportato una immutazione del fatto contestato e quindi un vizio di corrispondenza tra accusa e sentenza. La parte civile, con memoria depositata il 10 marzo 2026, chiedeva la conferma della decisione impugnata e la rifusione delle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso, osservando che non vi è stata alcuna immutazione del fatto: il Tribunale si è limitato a riqualificare un fatto storico già ricompreso nella contestazione originaria, consistito nello strattonamento/manomissione violenta della persona offesa, escludendo solo il nesso causale tra tale condotta e le lesioni. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. È stata invece respinta la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese, perché formulata tardivamente in memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza camerale.

Norme richiamate

  • art. 521 c.p.p.

    La riqualificazione giuridica del fatto è legittima se il fatto storico accertato resta integralmente compreso nell'originaria contestazione; non vi è immutazione del fatto quando cambia solo la qualificazione giuridica o viene escluso un profilo causale non necessario alla diversa fattispecie.

  • artt. 610 e 611 c.p.p.

    Nel procedimento camerale di cassazione la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile è inammissibile se inserita in una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza.

Massime di principio

  • La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza non sussiste quando il giudice di merito riqualifica il fatto senza introdurre un episodio storico diverso da quello contestato, purché la condotta accertata resti compresa nel nucleo fattuale originariamente descritto.
  • La riqualificazione da lesioni a percosse è compatibile con la contestazione originaria se il giudice accerta la condotta violenta ma esclude soltanto la prova del nesso causale tra condotta e evento lesivo.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo dedotto contro la riqualificazione è manifestamente infondato perché fondato su un'asserita immutazione del fatto insussistente.
  • Nel rito camerale di cassazione, la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali deve essere tempestiva; se proposta tardivamente con memoria oltre il termine previsto, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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