Sentenza n. 5427/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 17565/2023, resa tra le parti, nel giudizio proposto per l’annullamento del Decreto del Ministro dell'Interno del 31 gennaio 2020, con cui è stata respinta la domanda della ricorrente tesa ad ottenere la cittadinanza italiana, in uno a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione fondato su una denuncia per commercio di prodotti contraffatti e ricettazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il decreto ministeriale di diniego della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto l'illegittimità della valutazione ministeriale, fondata esclusivamente su una denuncia del 2013 per commercio di prodotti falsi e ricettazione, nonostante la permanenza regolare in Italia dal 2000, la nascita di due figlie cittadine italiane e il positivo inserimento lavorativo e sociale. Il procedimento penale conseguente alla denuncia si era concluso con assoluzione perché il fatto non costituiva reato, per assenza dell'elemento soggettivo, sebbene la sentenza penale fosse intervenuta dopo il diniego. La censura accolta dal Consiglio di Stato ha riguardato il difetto di istruttoria: l'Amministrazione avrebbe valutato la sola gravità astratta dei reati contestati, senza approfondire le concrete modalità dei fatti e senza ponderare l'unicità dell'episodio, la sua risalenza, l'assenza di conseguenze penali e il grado di integrazione della richiedente.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, riformando la sentenza del TAR Lazio, ha accolto il ricorso di primo grado e annullato il diniego di cittadinanza. Il Collegio ha ribadito che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e richiede un giudizio prognostico sull'effettivo inserimento del richiedente nella comunità nazionale, tenendo conto anche della sicurezza, della stabilità economico-sociale, dell'integrazione e del rispetto dei valori di convivenza civile. Tuttavia, tale discrezionalità deve essere esercitata sulla base di un'istruttoria adeguata e di una valutazione concreta e complessiva. Nel caso esaminato, il giudizio prognostico negativo era stato fondato esclusivamente su una denuncia, relativa a un unico episodio nell'arco di oltre vent'anni, rimasto privo di conseguenze penali e seguito da assoluzione. La considerazione astratta della gravità dei reati contestati, senza esaminare le modalità concrete dei fatti e senza valutare il positivo inserimento lavorativo e sociale della richiedente, ha determinato un giudizio irragionevole e non adeguatamente istruito. Ogni ulteriore censura è stata assorbita. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
la cittadinanza "può" essere concessa
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento discrezionale, fondato sulla verifica del definitivo inserimento del richiedente nella comunità nazionale e su un giudizio prognostico relativo alla sua affidabilità e compatibilità con i valori della collettività.
Le fattispecie penali contestate nella denuncia sono state considerate dall'Amministrazione come elemento ostativo, ma il Consiglio di Stato ha censurato la loro valutazione meramente astratta e non accompagnata da un adeguato esame dei fatti concreti.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, in quanto espressione di un potere ampiamente discrezionale, richiede un giudizio prognostico sull'effettivo e stabile inserimento del richiedente nella comunità nazionale, anche sotto i profili della sicurezza, dell'integrazione sociale, della stabilità economica e del rispetto dei valori di convivenza civile.
- La discrezionalità dell'Amministrazione in materia di cittadinanza non esonera dall'obbligo di svolgere un'istruttoria concreta, completa e individualizzata: un diniego non può fondarsi esclusivamente sulla gravità astratta di un reato denunciato, senza esaminare le modalità effettive dei fatti e la complessiva condotta dell'interessato.
- Un singolo episodio risalente, privo di conseguenze penali e inserito in una lunga permanenza regolare e socialmente integrata nel territorio nazionale, non può sostenere da solo un giudizio prognostico negativo se l'Amministrazione omette di ponderarlo con gli elementi favorevoli relativi all'integrazione del richiedente.
- Il giudizio prognostico negativo in materia di cittadinanza è illegittimo per difetto di istruttoria quando attribuisce valore esclusivo a una denuncia penale successivamente seguita da assoluzione e non considera l'assenza dell'elemento soggettivo accertata dal giudice penale né il positivo inserimento lavorativo e sociale dell'istante.
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