Sentenza n. 1417/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima), -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria per giudicato, violazione del ne bis in idem e, in via concorrente, prescrizione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza del TAR sostenendo che la precedente sentenza del Tribunale del lavoro di Venezia avesse deciso soltanto sulla responsabilità contrattuale del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. e del d.P.R. n. 547/1955, senza esaminare la diversa responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.; ha quindi negato l'identità della causa petendi e la conseguente violazione del ne bis in idem. Ha inoltre contestato la prescrizione, deducendo l'esistenza di plurimi atti interruttivi, e ha lamentato la mancata ammissione di una consulenza tecnica medico-legale, il difetto di motivazione, errori di fatto e di diritto e l'omessa pronuncia su profili istruttori e fattuali. La controversia traeva origine da un infortunio occorso nel 1999 durante il servizio militare di leva, già riconosciuto dipendente da causa di servizio, per il quale era stato corrisposto un equo indennizzo. Una prima domanda, proposta nel 2001 davanti al giudice del lavoro, era stata respinta nel merito; una successiva domanda, proposta nel 2012 davanti al giudice ordinario e poi riassunta davanti al TAR in seguito alla declinatoria di giurisdizione, era stata qualificata dal giudice ordinario come domanda di responsabilità contrattuale dell'Amministrazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la decisione del TAR. Ha ritenuto che la sentenza del Tribunale ordinario di Venezia del 2013, qualificando la domanda come espressiva di responsabilità contrattuale dell'Amministrazione e declinando la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, avesse prodotto un giudicato interno sulla natura contrattuale della pretesa. Tale qualificazione non poteva essere rimessa in discussione dopo la riassunzione davanti al TAR, né l'appellante poteva prospettare per la prima volta un diverso titolo extracontrattuale, che avrebbe dovuto essere fatto valere impugnando la sentenza declinatoria. La domanda riassunta coincideva quindi, negli elementi costitutivi, con quella già esaminata e respinta dal giudice del lavoro, con conseguente violazione del ne bis in idem e inammissibilità della reiterazione della domanda. Il Collegio ha inoltre rilevato, quale autonoma ratio concorrente non necessaria, che l'eventuale pretesa extracontrattuale sarebbe stata comunque prescritta ai sensi dell'art. 2947 c.c.: l'intervallo tra il 3 maggio 2002 e il 15 giugno 2011 era superiore al termine quinquennale e il precedente giudizio, se si fosse trattato di un diritto diverso, non avrebbe potuto interrompere la prescrizione della pretesa successivamente azionata. Le censure sulla CTU e sugli ulteriori profili istruttori sono state assorbite, poiché non si poteva procedere all'esame del merito. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda e l'assenza di attività difensiva del Ministero.
Norme richiamate
La precedente domanda era stata proposta invocando gli obblighi di protezione e sicurezza del datore di lavoro; il giudice del lavoro ne aveva escluso l'applicabilità al rapporto di servizio del militare di leva.
d.P.R. n. 547/1955
La precedente domanda richiamava la violazione della normativa in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il titolo extracontrattuale non era stato allegato nella prima causa; secondo il Consiglio di Stato, l'eventuale domanda fondata su tale titolo sarebbe stata comunque prescritta.
L'azione risarcitoria derivante da fatto illecito è soggetta al termine quinquennale di prescrizione, maturato tra il 3 maggio 2002 e il 15 giugno 2011.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito, insieme alla disciplina europea e all'art. 2-septies del d.lgs. 196/2003, la base per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità e delle informazioni sanitarie.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando una sentenza declinatoria della giurisdizione qualifica la domanda come fondata su responsabilità contrattuale, tale qualificazione, se non impugnata, forma giudicato interno e vincola il giudice davanti al quale la causa è riassunta.
- Nel giudizio riassunto dopo una declinatoria di giurisdizione, la parte non può modificare ex post il titolo della responsabilità da contrattuale a extracontrattuale per superare gli effetti preclusivi di una precedente decisione di merito; la diversa qualificazione avrebbe dovuto essere contestata mediante impugnazione della sentenza declinatoria.
- Sussiste violazione del ne bis in idem quando la domanda riassunta, alla luce del titolo di responsabilità ormai vincolante e dei suoi fatti costitutivi, coincide con una domanda risarcitoria già definita nel merito con sentenza di rigetto.
- Se il precedente giudizio, secondo la prospettazione della parte, riguardava un diritto diverso da quello azionato successivamente, gli atti compiuti in quel giudizio non possono produrre efficacia interruttiva della prescrizione del diverso diritto.
- La domanda risarcitoria extracontrattuale è soggetta al termine quinquennale di prescrizione; un intervallo superiore a cinque anni tra la definizione del precedente giudizio e la successiva azione, in assenza di atti interruttivi pertinenti, comporta la prescrizione del diritto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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