Sentenza n. 588/2026 - Bari, Sezione 1
per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale in relazione all’istanza del 28.10.2024, recante la diffida al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. 387/1987 (convertito con legge del 20 novembre 1987 n. 472, così come modificato dall'art. 21 della legge 7 ottobre 1990 n. 232); nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente al beneficio di cui all’art.6-bis del D.L. n. 387/1987, (convertito con legge del 20 novembre 1987 n. 472, così come modificato dall'art. 21 della legge 7 ottobre 1990 n. 232), con conseguente obbligo dell’Amministrazione resistente di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella base di calcolo di sei scatti stipendiali, ciascuno del 2,5%, ai sensi dell’art. 6-bis cit., e con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente alla corresponsione della predetta indennità di buonuscita – TFS come sopra determinata, oltre interessi e rivalutazione monetaria sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dall’INPS sull’istanza di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’INPS sull’istanza del 28 ottobre 2024, con la quale aveva diffidato l’Istituto a ricalcolare il trattamento di fine servizio mediante inclusione nella base di calcolo del beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987 e modificato dall’art. 21 della l. n. 232/1990. Domandava inoltre l’accertamento del proprio diritto al beneficio, l’obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita e la condanna alla corresponsione delle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il ricorso, inizialmente trattato secondo il rito sul silenzio, è stato convertito al rito ordinario.
La decisione
Il TAR ha preso atto che, già il 3 novembre 2025, prima della camera di consiglio del 5 novembre 2025, l’INPS aveva depositato la ricevuta dell’accredito del bonifico eseguito in favore del ricorrente, attestante il pagamento del beneficio oggetto del giudizio. Poiché l’amministrazione aveva quindi riconosciuto, liquidato e pagato tempestivamente gli emolumenti dovuti, è venuto meno l’interesse alla decisione sul silenzio e sulle pretese sostanziali dedotte. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a. Le spese sono state compensate, salvo il rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
sei scatti stipendiali, ciascuno del 2,5%
La disposizione è indicata quale base normativa del beneficio richiesto dal ricorrente, consistente nell’inclusione di sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio.
La norma è richiamata quale disposizione modificativa dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
Ha costituito il rito inizialmente applicato alla controversia in materia di silenzio della pubblica amministrazione; il rito è stato successivamente convertito in rito ordinario.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per improcedibilità conseguente alla cessata materia del contendere.
È richiamato insieme all’art. 35 c.p.a. per la pronuncia definitoria adottata dal TAR.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio promosso contro il silenzio della pubblica amministrazione, l’amministrazione provvede integralmente sulla pretesa sostanziale riconoscendo, liquidando e pagando quanto dovuto, viene meno l’interesse alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa del ricorrente prima della trattazione di merito impedisce al giudice amministrativo di procedere all’accertamento richiesto e comporta la definizione del giudizio senza esame dei motivi sostanziali.
- In presenza di un pagamento tempestivo dell’amministrazione, il giudice può compensare le spese di lite, disponendo tuttavia il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente.
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