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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26820/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello emessa il 9 aprile 2025 in sede di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. L'istante ha dedotto, come unico motivo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b), c.p.p. per mancato vaglio delle condizioni previste dall'art. 129 c.p.p., sostenendo quindi che il giudice di appello avrebbe dovuto verificare l'eventuale ricorrenza di cause di proscioglimento immediato. La Suprema Corte ha rilevato che, nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammesso solo per doglianze relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della decisione rispetto all'accordo, non anche per motivi rinunciati o per censure sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Pertanto il motivo è stato ritenuto non consentito e il ricorso dichiarato inammissibile de plano.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la sentenza impugnata era stata pronunciata in sede di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. e che, per tale tipo di decisione, la legge non prevede la proponibilità del motivo dedotto, relativo al mancato vaglio delle condizioni di cui all'art. 129 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza resa in sede di concordato in appello è impugnabile solo nei limiti ricavabili dalla disciplina applicabile; non è ammessa una censura sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. come motivo autonomo di ricorso.

  • art. 602 c.p.p.

    È richiamato quale norma del procedimento di appello nel quale si colloca il concordato; il ricorso avverso la decisione resa in tale sede è soggetto alla disciplina dell'inammissibilità de plano richiamata dalla Corte.

  • art. 606, lett. b), c.p.p.

    Il motivo dedotto come violazione di legge è stato ritenuto non consentito perché non rientrante tra le censure proponibili contro la sentenza di concordato in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    Il mancato vaglio delle cause di proscioglimento immediato non costituisce motivo ammissibile di ricorso contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., quando si tratti di doglianza su motivi rinunciati.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, anche d'ufficio e in assenza di contraddittorio, per il ricorso contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis c.p.p.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile in applicazione della disciplina delle cause di inammissibilità dei motivi di ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza pronunciata in sede di concordato in appello, il ricorso per cassazione non può essere fondato su censure attinenti a motivi rinunciati, né sul mancato rilievo delle cause di proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p., salvo che la doglianza investa i limiti propri dell'accordo o la regolarità della sua formazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p. può essere adottata de plano, senza formalità di procedura e anche d'ufficio, in assenza di contraddittorio.
  • Nel concordato in appello la cognizione del giudice e, correlativamente, il perimetro delle censure in cassazione, restano circoscritti ai profili non rinunciati e alla corrispondenza della decisione all'accordo intervenuto tra le parti.
  • Non è configurabile una piena simmetria tra patteggiamento e concordato in appello quanto ai motivi di ricorso per cassazione: la disciplina del concordato in appello non consente di estendere analogicamente i limiti o le aperture previste per il patteggiamento.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ravvisati profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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