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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25260/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la condanna per bancarotta fraudolenta documentale. Perotti censura la mancata valutazione dell'effettiva idoneità della documentazione contabile consegnata e la carenza motivazionale circa la sussistenza sia dell'elemento oggettivo (inidoneità della documentazione a consentire la ricostruzione del patrimonio) sia di quello soggettivo (dolo). Mancini deduce (i) violazione del diritto di difesa per aver visto officiato in dibattimento, dopo revoca, lo stesso difensore revocato e (ii) analoghe censure sulla mancata prova del dolo e sull'eventuale riconducibilità delle carenze contabili a mera negligenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata la censura sul diritto di difesa di Mancini: la revoca del mandato è stata comunicata lo stesso giorno del dibattimento e, ai sensi dell'art. 107, comma 2, cod. proc. pen., il mandato del primo difensore mantiene efficacia fino alla nomina del nuovo difensore o alla scadenza del termine a difesa. Sui profili sostanziali, entrambe le impugnazioni sono state in parte accolte: i giudici di merito hanno adeguatamente documentato l'incompletezza della documentazione (elemento oggettivo), ma non hanno motivato la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale, limitandosi a richiamare la perdurante e reiterata irregolarità contabile, circostanza ritenuta insufficiente a provare la consapevole volontà di rendere impossibile la ricostruzione patrimoniale. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2 e art. 217 legge fallimentare

    Sono richiamate per differenziare la bancarotta semplice da quella fraudolenta documentale: la fraudolenta richiede il dolo (coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture tale da impedire la ricostruzione del patrimonio), mentre la semplice può essere anche colposa.

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella censura di Mancini concernente la nomina del difensore d'ufficio dopo revoca; la Corte ha ritenuto in applicazione la disciplina che regola la designazione del difensore d'ufficio.

  • art. 107, secondo comma, cod. proc. pen.

    Interpretato nel senso che il mandato conferito al primo difensore mantiene efficacia fino a che non sia stato nominato un nuovo difensore o non sia decorso l'eventuale termine a difesa richiesto; giustifica l'officiamento del difensore revocato nel dibattimento quando la revoca è sopravvenuta il giorno stesso.

  • art. 33 legge fallimentare

    La relazione del curatore depositata ai sensi di questa norma è stata utilizzata dai giudici di merito per descrivere l'incompletezza e le lacune della documentazione contabile consegnata.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019 (Pisano, Rv. 274630)

    Richiamata per affermare che la differenza tra bancarotta semplice e fraudolenta documentale è sostanzialmente nell'elemento soggettivo: la fraudolenta documentale richiede dolo (generico o specifico) e non è sufficiente la mera colpa o l'irregolarità contabile protratta.

Massime di principio

  • Per la bancarotta fraudolenta documentale lo Stato di responsabilità richiede la prova del dolo (consapevolezza e volontà di tenere irregolari le scritture in modo da impedire la ricostruzione patrimoniale); non è sufficiente dimostrare solo persistenti irregolarità contabili.
  • La motivazione della sentenza deve indicare espressamente se il dolo ritenuto è generico o specifico e fornire elementi di fatto che consentano di inferire la rappresentazione e la volontà dell'evento da parte dell'imputato; l'accertamento puramente descrittivo delle anomalie contabili non è sufficiente.
  • Se la documentazione consegnata al curatore consente, anche tramite integrazioni, una ricostruzione attendibile del patrimonio e dei movimenti, l'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale è difficilmente sostenibile.
  • Quanto al diritto di difesa, la revoca del difensore comunicata il giorno del dibattimento non impedisce automaticamente all'originario difensore di officiare la discussione: fino alla nomina del nuovo difensore o alla scadenza del termine a difesa il mandato può mantenere efficacia (art. 107, comma 2 c.p.p.).
  • In caso di carenza motivazionale sulla sussistenza del dolo, la Corte di Cassazione tende ad annullare e rinviare la decisione per consentire una nuova e specifica valutazione sulla componente soggettiva del reato.

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