Cassazione Penale, Sentenza n. 25260/2022 del 01/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la condanna per bancarotta fraudolenta documentale. Perotti censura la mancata valutazione dell'effettiva idoneità della documentazione contabile consegnata e la carenza motivazionale circa la sussistenza sia dell'elemento oggettivo (inidoneità della documentazione a consentire la ricostruzione del patrimonio) sia di quello soggettivo (dolo). Mancini deduce (i) violazione del diritto di difesa per aver visto officiato in dibattimento, dopo revoca, lo stesso difensore revocato e (ii) analoghe censure sulla mancata prova del dolo e sull'eventuale riconducibilità delle carenze contabili a mera negligenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata la censura sul diritto di difesa di Mancini: la revoca del mandato è stata comunicata lo stesso giorno del dibattimento e, ai sensi dell'art. 107, comma 2, cod. proc. pen., il mandato del primo difensore mantiene efficacia fino alla nomina del nuovo difensore o alla scadenza del termine a difesa. Sui profili sostanziali, entrambe le impugnazioni sono state in parte accolte: i giudici di merito hanno adeguatamente documentato l'incompletezza della documentazione (elemento oggettivo), ma non hanno motivato la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale, limitandosi a richiamare la perdurante e reiterata irregolarità contabile, circostanza ritenuta insufficiente a provare la consapevole volontà di rendere impossibile la ricostruzione patrimoniale. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2 e art. 217 legge fallimentare
Sono richiamate per differenziare la bancarotta semplice da quella fraudolenta documentale: la fraudolenta richiede il dolo (coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture tale da impedire la ricostruzione del patrimonio), mentre la semplice può essere anche colposa.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata nella censura di Mancini concernente la nomina del difensore d'ufficio dopo revoca; la Corte ha ritenuto in applicazione la disciplina che regola la designazione del difensore d'ufficio.
art. 107, secondo comma, cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che il mandato conferito al primo difensore mantiene efficacia fino a che non sia stato nominato un nuovo difensore o non sia decorso l'eventuale termine a difesa richiesto; giustifica l'officiamento del difensore revocato nel dibattimento quando la revoca è sopravvenuta il giorno stesso.
La relazione del curatore depositata ai sensi di questa norma è stata utilizzata dai giudici di merito per descrivere l'incompletezza e le lacune della documentazione contabile consegnata.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019 (Pisano, Rv. 274630)
Richiamata per affermare che la differenza tra bancarotta semplice e fraudolenta documentale è sostanzialmente nell'elemento soggettivo: la fraudolenta documentale richiede dolo (generico o specifico) e non è sufficiente la mera colpa o l'irregolarità contabile protratta.
Massime di principio
- Per la bancarotta fraudolenta documentale lo Stato di responsabilità richiede la prova del dolo (consapevolezza e volontà di tenere irregolari le scritture in modo da impedire la ricostruzione patrimoniale); non è sufficiente dimostrare solo persistenti irregolarità contabili.
- La motivazione della sentenza deve indicare espressamente se il dolo ritenuto è generico o specifico e fornire elementi di fatto che consentano di inferire la rappresentazione e la volontà dell'evento da parte dell'imputato; l'accertamento puramente descrittivo delle anomalie contabili non è sufficiente.
- Se la documentazione consegnata al curatore consente, anche tramite integrazioni, una ricostruzione attendibile del patrimonio e dei movimenti, l'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale è difficilmente sostenibile.
- Quanto al diritto di difesa, la revoca del difensore comunicata il giorno del dibattimento non impedisce automaticamente all'originario difensore di officiare la discussione: fino alla nomina del nuovo difensore o alla scadenza del termine a difesa il mandato può mantenere efficacia (art. 107, comma 2 c.p.p.).
- In caso di carenza motivazionale sulla sussistenza del dolo, la Corte di Cassazione tende ad annullare e rinviare la decisione per consentire una nuova e specifica valutazione sulla componente soggettiva del reato.
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