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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33393/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione ex art. 630 cod. proc. pen. Si deducevano come "prove nuove": i) la sentenza della Corte d'appello di Firenze relativa a Ottaviano Del Turco (sostanzialmente invocata per comprovare l'esistenza di illeciti della Regione Abruzzo) e ii) una consulenza tecnica di parte redatta dai dottori Spinelli e Iavarone, mai prodotta nei precedenti gradi. La difesa sosteneva che tali elementi dimostrerebbero che lo stato di decozione delle società riconducibile al condannato fosse causato da omissioni della Regione Abruzzo e che, se i crediti verso l'Ente fossero stati disponibili, non sarebbe imputabile alcuna condotta illecita ad Angelini. Inoltre si lamentava violazione degli artt. 631 e 634 c.p.p. poiché la Corte di appello avrebbe effettuato, nella fase preliminare di ammissibilità, una valutazione approfondita delle prove senza contraddittorio, anticipando il giudizio di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello di Campobasso secondo cui le "prove" indicate non erano in realtà nuove: la consulenza costituiva una diversa valutazione di dati già conosciuti (che non può costituire prova nuova salvo che non si fondi su acquisizioni tecniche/scientifiche effettivamente nuove) e la sentenza di Firenze non era idonea a produrre un effetto demolitorio del giudicato (si trattava del rigetto di una richiesta di revisione relativa a Del Turco, non di una nuova condanna definitiva che modifichi i fatti accertati). La Cassazione ha inoltre affermato che, in sede di ammissibilità della revisione, il giudice ha il potere-dovere di valutare sommariamente affidabilità e persuasività dei "nova" senza compiere indebite anticipazioni del merito; nel caso concreto tale valutazione era legittima e non ha violato gli artt. 631 e 634 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Consente la revisione se sopravvengono o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino l'innocenza; disciplina la lett. c) (prove nuove) come base per la revisione.

  • art. 631 cod. proc. pen.

    Indica i presupposti di proscioglimento nel giudizio di revisione (riferimento ai criteri di proscioglimento ex artt. 529-531 c.p.p.).

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Disciplina la procedura nel giudizio di revisione; evocata nella censura procedurale sul corretto svolgimento del vaglio preliminare.

  • artt. 529, 530, 531 cod. proc. pen.

    Norme richiamate in tema di pronuncia di proscioglimento che il giudice di revisione deve considerare quando valuta l'effetto delle prove nuove.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto; applicata per condannare il ricorrente alle spese e, in via equitativa, al versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per essere "prova nuova" ai sensi dell'art. 630 c.p.p. non basta una diversa interpretazione o una rivalutazione di fatti già noti: occorre elemento di fatto realmente nuovo o acquisizioni tecniche/scientifiche effettivamente innovative che forniscano risultati non raggiungibili con le metodiche precedenti.
  • In sede di ammissibilità della revisione il giudice ha un limitato ma attivo potere di valutare sommariamente l'affidabilità e la persuasività dei "nova" per prevenire richieste manifestamente infondate, purché tale valutazione non si traduca in un'anticipazione del giudizio di merito.
  • La mera produzione tardiva di una consulenza tecnica già basata sugli stessi dati tecnici o su valutazioni già esaminate non costituisce, di regola, prova nuova; va invece dimostrato che la consulenza si fonda su metodologie o acquisizioni effettivamente nuove.
  • La circostanza che una sentenza intervenuta su altro profilo (ad es. rigetto di una richiesta di revisione) sia definitiva non determina automaticamente la novità utile ai fini della revisione di una diversa condanna: occorre che quella pronuncia introduca fatti nuovi o accertamenti idonei a mutare il tessuto probatorio decisivo per la condanna.
  • Le censure procedurali sull'eccessiva profondità del vaglio preliminare possono fallire quando il giudice abbia esercitato il legittimo potere di valutare la potenziale efficacia delle prove nuove e abbia motivato adeguatamente la decisione; il ricorrente rischia spese e ammende se il ricorso risulta manifestamente infondato.

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