Cassazione Civile, Ordinanza n. 12783/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel giudizio di cassazione definito con precedente ordinanza di estinzione, il difensore della parte controricorrente ha chiesto la correzione dell'ordinanza perché, pur essendo stata pronunciata la condanna della ricorrente alle spese, la Corte aveva omesso di disporne la distrazione in favore del difensore, richiesta che risultava formulata nelle memorie depositate in vista dell'adunanza camerale. La domanda mirava quindi a integrare il dispositivo con la clausola di distrazione delle spese in favore dell'avvocato antistatario, facendo valere l'omissione come errore materiale correggibile.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il procedimento di correzione degli errori materiali per rimediare all'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore. Ha quindi accolto l'istanza e ordinato l'integrazione del dispositivo della precedente ordinanza, inserendo la formula di distrazione in favore dell'avvocato richiedente, con annotazione della correzione sull'originale del provvedimento. Nessuna statuizione sulle spese del presente procedimento di correzione.
Norme richiamate
È indicato, insieme all'art. 288 c.p.c., come rimedio esperibile per correggere l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, in assenza di espressa previsione legislativa.
Concorre a fondare il procedimento di correzione degli errori materiali applicabile all'omissione relativa alla distrazione delle spese.
L'istanza di distrazione è qualificata come mero accessorio rispetto alla condanna alle spese; il secondo comma è richiamato come conferma del ricorso al procedimento di correzione nel caso di avvenuto pagamento al difensore.
È richiamato per descrivere la facoltà dell'avvocato di chiedere che sia indicato quale destinatario del pagamento delle spese processuali.
Il rimedio della correzione degli errori materiali è ritenuto applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
È il modulo procedurale nel cui ambito la memoria del difensore aveva formulato la richiesta di distrazione delle spese.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario può essere sanata mediante il procedimento di correzione degli errori materiali, anche quando l'omissione riguardi una pronuncia della Corte di cassazione.
- L'istanza di distrazione delle spese costituisce accessorio della statuizione sulle spese processuali e, se omessa nel dispositivo nonostante sia stata ritualmente richiesta, l'integrazione può avvenire con correzione del provvedimento senza necessità di un nuovo giudizio sul merito.
- La scelta del rimedio della correzione degli errori materiali risponde all'esigenza di coniugare ragionevole durata del processo, contraddittorio e rapida formazione di un titolo esecutivo in favore del difensore distrattario.
Come è indicizzato
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