Cassazione Penale, Sentenza n. 33871/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva la restituzione della somma di euro 53.500,00 sequestrata il 23/02/2021 in esecuzione di sequestro preventivo disposto nei confronti di Mauro Bruno per il reato di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74/2000 (evasione fiscale). La difesa pretendeva che la somma fosse proprietà esclusiva della ricorrente, che la cassaforte fosse ad uso promiscuo e che le quote societarie e la consistenza della somma non comprovassero alcun collegamento con il reato. L'appello cautelare era stato rigettato dal Tribunale di Salerno ritenendo sussistente l'uso promiscuo della cassaforte, la vicinanza societaria e la presenza, nella stessa cassaforte, di documenti e titoli riferibili alla società di Mauro Bruno, elementi che giustificavano il mantenimento del sequestro in relazione al possibile collegamento con il reato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui il terzo che richiede la restituzione non può in cassazione contestare i presupposti del sequestro (riservati al processo a carico dell'indagato), potendo solo dimostrare la propria titolarità o l'inesistenza di collegamenti concorsuali. Ha confermato la valutazione del giudice di merito che aveva riscontrato promiscuità di beni e locali, partecipazioni societarie ravvicinate e la presenza, nella cassaforte, di assegni e cambiali riferibili alla società dell'indagato, elementi indiziari idonei a ritenere probabile un collegamento con il reato nella fase cautelare. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Articolo che disciplina il reato di dichiarazione fraudolenta (evasione fiscale). Nel caso, il reato contestato a Mauro Bruno è quello di aver indicato elementi attivi inferiori nella dichiarazione redditi/IVA per il periodo d'imposta 2018.
Norma richiamata in relazione alla requisitoria del pubblico ministero in sede di cassazione; nel processo è stata riportata la conclusione del PM che chiedeva l'inammissibilità del ricorso.
Limita il controllo della Corte di cassazione: il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge o vizi motivazionali così gravi da rendere la motivazione incomprensibile. Ciò ha comportato l'inammissibilità del ricorso che mirava a rimettere in discussione valutazioni di merito sulla promiscuità e sugli indizi cautelari.
Prevede l'onere delle spese e la possibilità di fissare un pagamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00.
Corte costituzionale
sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Citata per i principi relativi all'onere e alla responsabilità della parte nel proporre ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Un terzo che chiede la restituzione di beni sequestrati non può, in sede di ricorso per cassazione, contestare i presupposti del sequestro; può soltanto provare la propria titolarità o l'inesistenza di collegamenti concorsuali con l'indagato.
- Nella fase cautelare lo standard probatorio è indiziario: la promiscuità di luoghi, conti o documenti e la vicinanza societaria possono essere valutati come indizi idonei a ritenere un collegamento tra somme sequestrate e reato.
- Il mutamento della compagine societaria avvenuto dopo il fatto (post delitto) è in genere irrilevante per escludere il collegamento cautelare tra beni e reato se la situazione di commistione era presente nel periodo di fatto.
- La presenza di elementi riferibili all'indagato (assegni, cambiali, documenti societari) nella medesima cassaforte in cui sono depositati contanti di un terzo rafforza l'ipotesi di uso promiscuo e può giustificare il mantenimento del sequestro.
- In cassazione la critica alle valutazioni di merito è preclusa salvo che non emergano vizi di legge o una motivazione talmente carente da essere illogica o incomprensibile; le valutazioni indiziarie del giudice del merito sono difficilmente rimovibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33862/2024 del 06/09/2024
- Sentenza penale · 6 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33863/2024 del 06/09/2024
- Sentenza penale · 6 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33865/2024 del 06/09/2024
- Sentenza penale · 6 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33866/2024 del 06/09/2024
- Sentenza penale · 6 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33867/2024 del 06/09/2024
- Sentenza penale · 6 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33868/2024 del 06/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →