Cassazione Penale, Ordinanza n. 20791/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché radicalmente generico e privo dei requisiti di specificità di cui all'art. 581 c.p.p., rilevando anche la mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dedotte nel ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata per truffa ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 30/06/2025. Con un unico motivo ha dedotto, in termini generici, la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione della decisione di responsabilità, senza però indicare le ragioni di diritto a sostegno delle censure né confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha rilevato che la decisione di merito aveva valorizzato le dichiarazioni della persona querelante, che descrivevano compiutamente la dinamica dei fatti, e l'intestazione all'imputato della carta prepagata sulla quale era confluito l'ingiusto profitto.
Norme richiamate
Il ricorso deve contenere i requisiti di specificità e indicare le ragioni di diritto e gli elementi a sostegno delle censure; la loro mancanza comporta inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e non stabilisca una correlazione tra i suoi rilievi e le ragioni della decisione.
- La deduzione della mancata assunzione di una prova decisiva e del vizio di motivazione non è sufficiente se formulata in modo assertivo e indeterminato, senza indicazione delle ragioni giuridiche e degli elementi fattuali posti a base delle censure.
- Quando la sentenza di merito abbia sorretto la condanna con elementi istruttori logicamente apprezzati, il ricorso che non ne scardini puntualmente la ratio è dichiarato inammissibile.
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