Cassazione Penale, Sentenza n. 03289/2026 del 27/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso B (contro la condanna alla rifusione delle spese delle parti civili): denuncia di illegittimità della liquidazione delle spese a favore delle parti civili in un grado di giudizio che ha riguardato esclusivamente il trattamento sanzionatorio, essendo la responsabilità penale e le statuizioni civili già consolidate dai precedenti giudicati. Ricorso A (avente a oggetto la posizione dell'altro imputato): deduceva la mancata applicazione della diminuzione di pena prevista per il giudizio abbreviato (art. 438 c. 6 c.p.p.) a seguito del riconoscimento dell'attenuante della provocazione, e contestava la motivazione e la quantificazione della pena (vizi di motivazione sul trattamento sanzionatorio); inoltre la pena era stata concordata in adesione ex art. 599-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso proposto nell'interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX annullando senza rinvio, nei suoi confronti, la parte della sentenza impugnata relativa alla condanna alla rifusione delle spese processuali a favore delle parti civili (perché le statuizioni civili erano già consolidate e, nel giudizio limitato al trattamento sanzionatorio, le parti civili non avevano interesse tutelabile). Ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (quello relativo alla mancata applicazione della riduzione per il rito abbreviato e ai vizi motivazionali), con conferma delle statuizioni penali e con condanna del ricorrente inammissibile al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Inoltre sono state rigettate le richieste di rifusione delle spese avanzate dalle parti civili nei confronti del ricorrente per il procedimento relativo al solo trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
Riconosciuta come attenuante (provocazione) applicata nella determinazione della pena; ha inciso sulla riduzione della pena nei calcoli effettuati dal giudice di merito.
art. 438, comma 6, cod. proc. pen.
Invocata dall'imputato per ottenere la riduzione prevista per il giudizio abbreviato; la Corte di legittimità ha però ribadito che la riduzione è applicabile solo quando la diversa qualificazione giuridica o la mancata applicazione di un'aggravante rendano il fatto non più punibile con l'ergastolo, non quando l'aggravante venga bilanciata con attenuanti nel giudizio di bilanciamento.
Regola il patteggiamento in appello: la rinuncia ai motivi di impugnazione collegata all'accordo limita la cognizione del giudice ed esclude la possibilità di impugnare questioni su cui si è rinunciato; il ricorso è ammissibile solo su questioni relative alla formazione della volontà concordativa, al consenso del Procuratore generale o a divergenze nel contenuto della pronuncia.
Richiamato come circostanza attenuante (avrebbe inciso sulla determinazione della pena base ridotta dal giudice di merito).
art. 577, primo comma, n. 1, cod. pen.
Aggravante per il delitto commesso in danno di un ascendente; rilevante ai fini dell'esclusione dell'applicabilità della riduzione per abbreviato richiesta dall'imputato quando l'aggravante non sia stata esclusa.
Citato nell'ambito della disciplina delle cause di proscioglimento: il giudice che accoglie la pena concordata in appello non è obbligato a motivare sul mancato proscioglimento per le cause di cui a tale articolo quando la rinuncia ai motivi opera limitazione della cognizione.
Massime di principio
- Quando le questioni di responsabilità penale e le statuizioni civili sono ormai coperte da giudicato, un successivo giudizio limitato al solo trattamento sanzionatorio non può essere utilizzato per rimettere in discussione le statuizioni civili o per ottenere la loro rifusione: le parti civili, in tale fase, possono risultare priva di interesse a resistere.
- La pronuncia di condanna alla rifusione delle spese delle parti civili in un giudizio che riguarda esclusivamente la quantificazione della pena può essere annullata se emerge che le statuizioni civili sono consolidate e non vi è stata nuova soccombenza dell'imputato nei confronti delle parti civili.
- La riduzione prevista per il rito abbreviato (art. 438 c.p.p.) dopo il dibattimento si applica solo se la diversa qualificazione o l'esclusione di un'aggravante rendono il fatto non più punibile con l'ergastolo; non è utilizzabile quando l'aggravante permane in astratto ma viene semplicemente bilanciata con attenuanti.
- La rinuncia ai motivi di impugnazione nell'ambito di un concordato di pena in appello limita la possibilità di impugnazione: questioni rientranti nella rinuncia risultano inammissibili in Cassazione, salvo contestazioni sulla genuinità del consenso, sulla formazione della volontà di accordo o su vizi nella pronuncia rispetto all'accordo.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o per rinuncia del ricorrente, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, se previsto, a sanzioni come il versamento alla Cassa delle ammende.
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