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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11966/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 597, comma 4, c.p.p.: il ricorrente deduce che in primo grado, con i reati avvincenti per continuazione, la pena base era stata individuata in mesi 6 di reclusione ed Euro 250,00 di multa (riferita al reato più grave, capo b)). In appello il reato indicato al capo b) è stato dichiarato non procedibile per difetto di querela; tuttavia la Corte d'appello avrebbe determinato la pena base in mesi 6 di reclusione ed Euro 240,00 di multa. Secondo la difesa ciò violerebbe il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597, comma 4, c.p.p., perché la pena base sarebbe rimasta sostanzialmente uguale a quella del primo grado e non inferiore come richiesto quando il reato è meno grave.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo infondato: l'appello non ha fissato la pena nella stessa misura della pena base del primo grado, ma in misura complessivamente inferiore, poiché, pur mantenendo la reclusione di mesi 6, è stata ridotta la componente della multa da Euro 250,00 a Euro 240,00. Pertanto non è stata violata la regola contro la reformatio in peius, che si applica a tutti gli elementi autonomi della determinazione della pena. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 597, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 597, comma 4, cod. proc. pen.

    Il divieto di reformatio in peius impone che, quando in appello il reato è meno grave rispetto al giudizio di primo grado, il giudice d'appello debba determinare la pena partendo da una pena base inferiore a quella utilizzata nel primo grado; tale divieto si applica però all'insieme degli elementi autonomi che compongono la determinazione della pena.

  • Sezioni Unite, n. 40910 del 27/09/2005 (William Morales)

    Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, William Morales

    Principio secondo cui il divieto di reformatio in peius riguarda non solo l'entità complessiva della pena, ma anche tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (es. durata della reclusione e importo della multa).

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in peius in sede di appello va valutato sull'insieme degli elementi autonomi che compongono la pena (parte detentiva e parte pecuniaria): basta che almeno un elemento sia ridotto perché la pena base complessiva sia considerata inferiore.
  • Se in appello viene escluso un reato più grave, il giudice d'appello deve comunque partire da una pena base complessivamente inferiore rispetto a quella usata in primo grado; la verifica è quantitativa e riguarda tutti i componenti della pena.
  • La conservazione di una delle componenti della pena (es. durata della reclusione) non comporta automaticamente violazione del divieto se un'altra componente (es. multa) è stata ridotta in misura tale da rendere complessivamente più bassa la pena base.
  • Per contestare efficacemente un'ipotetica violazione dell'art. 597, comma 4, c.p.p., è utile che la parte ricorra mostrando il confronto numerico tra tutte le componenti della pena base nei due gradi di giudizio.
  • La giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) conferma un approccio unitario: il divieto tutela la situazione difensiva complessiva e va applicato analiticamente ai singoli elementi che costituiscono la determinazione della pena.

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