Cassazione Civile, Ordinanza n. 33807/2024 del 21/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento e dal relativo ruolo formati in Italia per il recupero di un credito IVA 2004 accertato dall’autorità fiscale polacca e trasmesso all’amministrazione italiana nell’ambito dell’assistenza reciproca tra Stati membri UE. La società contribuente aveva contestato davanti al giudice tributario di primo grado di non aver mai ricevuto la notifica del titolo esecutivo straniero e di non averla ricevuta in lingua italiana, deducendo la lesione del diritto di difesa. Dopo un primo accoglimento in primo grado e una successiva fase di rinvio, la CTR ha invece ritenuto legittimi ruolo e cartella, osservando che la mancata notifica del titolo polacco, pur non risultando provata agli atti, era comunque irrilevante nel giudizio instaurato contro l’Agenzia delle Entrate, poiché ogni contestazione sul titolo esecutivo e sul credito doveva essere proposta davanti all’autorità giudiziaria polacca. La società ha allora proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la mancata prova della notifica del titolo straniero avrebbe dovuto condurre a diversa conclusione; con il secondo ha dedotto violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., richiamando la disciplina europea e interna sul recupero dei crediti IVA tra Stati membri e sostenendo, in via analogica, la necessità della traduzione in italiano della domanda, del titolo esecutivo e degli allegati anche nella fase di notificazione del titolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha anche respinto l’istanza della società di anonimizzazione dei dati, ritenendo che la richiesta fosse stata proposta da una persona giuridica e non da una persona fisica interessata, e che la materia non presentasse in sé profili di particolare delicatezza né fossero stati dedotti motivi specifici di opportunità. Sul merito, ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della CTR: il punto decisivo non era la mera mancanza di prova della notifica del titolo, ma il fatto che le doglianze relative al titolo esecutivo straniero andavano fatte valere davanti al giudice competente dello Stato membro di emissione, cioè quello polacco. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché formulato in modo generico, privo di puntuale individuazione delle norme asseritamente violate e, soprattutto, perché sviluppava una censura che non attaccava la ratio della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una pretesa esigenza di traduzione in italiano del titolo esecutivo straniero per analogia con la disciplina della domanda di recupero. In conseguenza, è stata confermata la legittimità del ruolo e della cartella; la società è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La richiesta di anonimizzazione deve essere sorretta da motivi legittimi e può essere proposta solo dal soggetto legittimato; nel caso esaminato non ricorrevano i presupposti per l’oscuramento dei dati della società ricorrente.
Regolamento (UE) n. 2016/679
Richiamato come contesto della disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La denuncia di violazione di legge deve individuare con precisione le norme asseritamente violate e deve colpire la reale ratio decidendi.
Direttiva 2008/55/CE
Richiamata in relazione al recupero dei crediti pubblici tra Stati membri e alla domanda di assistenza tra autorità fiscali.
art. 7, comma 2, lett. e), Direttiva 2008/55/CE
Menzi onata nel giudizio di merito come disposizione concernente il contenuto della domanda di recupero, ma ritenuta non decisiva ai fini della soluzione della controversia nel giudizio contro l’amministrazione italiana.
Normativa interna di attuazione della disciplina UE sul recupero dei crediti; la Corte osserva che dal suo complesso non emerge un comando applicabile nel senso prospettato dalla ricorrente.
art. 4, d.lgs. 9 aprile 2003, n. 69
Prevede che, su domanda dell’autorità richiedente, il Ministero proceda alla notifica degli atti e decisioni nello Stato richiesto secondo le norme vigenti per la notifica degli atti corrispondenti nel territorio nazionale.
art. 5, comma 5, d.lgs. 9 aprile 2003, n. 69
la domanda di recupero di un credito deve essere accompagnata dall'originale o da una copia conforme del titolo esecutivo emesso nello Stato membro e dagli altri documenti ritenuti necessari ai fini del recupero del credito. La domanda, il titolo esecutivo e gli altri eventuali documenti devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana
Richiamato dalla ricorrente in via analogica; la Corte non ne ha esteso il contenuto alla fase di notificazione del titolo, reputando non colpita la ratio della sentenza impugnata.
art. 24 d.lgs. 564/92
Citato nel precedente di cassazione ricordato nella motivazione; la Corte rileva che in quel giudizio era stato riscontrato un errore processuale del giudice d’appello nel consentire nuovi motivi.
d.m. Economia e Finanze 22 luglio 2005, n. 179
Regolamento attuativo del d.lgs. n. 69/2003, richiamato per disciplinare le notifiche richieste dall’autorità estera.
art. 7, comma 2, d.m. Economia e Finanze 22 luglio 2005, n. 179
non appena ricevuta la domanda di notifica, le (…) Agenzie adottano le misure necessarie per procedere alla notifica stessa. Le notifiche sono effettuate secondo le norme di legge in vigore per la notifica dei corrispondenti atti nel territorio italiano
È richiamato per mostrare la disciplina interna della notifica richiesta; la Corte non vi ricava un obbligo ulteriore di traduzione del titolo nella fase di notificazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una censura generica o solo apparentemente pertinente.
- Quando la controversia riguarda un credito formato e contestato nello Stato membro di emissione, le doglianze sul titolo esecutivo e sul merito del credito vanno rivolte al giudice competente di quello Stato, non al giudice adito contro l’amministrazione dello Stato richiesto per la sola attività di recupero o notifica.
- In materia di assistenza reciproca per il recupero di crediti fiscali UE, l’amministrazione dello Stato richiesto è tenuta a verificare la regolarità formale della domanda e degli atti trasmessi, senza poter sindacare il contenuto sostanziale del titolo esecutivo straniero.
- La deduzione della violazione del diritto di difesa per mancata traduzione di atti stranieri deve essere specifica e riferita alla norma applicabile; non è sufficiente un richiamo analogico o meramente assertivo alla disciplina della domanda di recupero.
- L’istanza di anonimizzazione dei dati in sede di pubblicazione della decisione richiede, oltre alla legittimazione del soggetto che la propone, la deduzione di motivi legittimi concreti; non opera automaticamente per il solo fatto che il giudizio coinvolga una società o una controversia tributaria.
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